A cura del dott. Ettore Tramontelli

 

L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento diffuso il 17 settembre, ha approvato il modello e le specifiche tecniche con cui comunicare la deduzione Ace del 15%, derivante da incrementi patrimoniali del 2021, che si intende convertire in credito di imposta. 

La data della comunicazione per trasformare in credito di imposta la super-Ace 2021 del decreto Sostegni bis è stata fissata al 20 novembre

 

Il Dl 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto Sostegni-bis) ha introdotto – nell’ambito della disciplina generale Ace – un regime speciale applicabile agli incrementi patrimoniali formati nel 2021.

La disciplina della Super Ace consente di applicare agli incrementi patrimoniali fino a 5 milioni di euro un rendimento nozionale del 15% (in luogo dell’ordinario 1,3%) e di monetizzare l’incentivo mediante la trasformazione dello stesso in credito di imposta, in alternativa all’ordinaria deduzione del rendimento nozionale.

Ne abbiamo parlato  in questo articolo.

La fruizione anticipata dell’incentivo sotto forma di credito d’imposta, spendibile a decorrere dal giorno successivo all’avvenuto versamento, è tuttavia condizionata all’invio di apposita comunicazione all’agenzia delle Entrate, i cui contenuti e le concrete modalità di effettuazione sono stati approvati con il Provvedimento agenzia delle Entrate prot. n. 238235/2021 del 17 settembre 2021. 

Il Provvedimento ha di fatto posticipato la concreta possibilità di conversione del bonus in credito d’imposta, fissando al 20 novembre 2021 la prima data utile a partire dalla quale la comunicazione può essere inviata ed assegnando un termine di 30 giorni per il successivo invio da parte dell’agenzia delle Entrate del provvedimento di riconoscimento del credito d’imposta.

 

L’agevolazione, lo ricordiamo, riguarda i seguenti soggetti:

  • le società e gli enti commerciali residenti;
  • le società e gli enti commerciali non residenti;
  • le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

 

Modalità e termini della richiesta

Per ottenere i benefici previsti dalla Super ACE 2021, coloro che hanno i requisiti richiesti dal DL n. 73/2021 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

  1.  la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente; 
  2. il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15 per cento;
  3.  e il credito d’imposta che ne deriva.

 

La comunicazione Ace può essere inviata esclusivamente mediante i canali telematici dell’agenzia delle Entrate:

  1.  direttamente dal beneficiario richiedente;
  2. avvalendosi degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ex articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.

 

La medesima comunicazione può essere utilizzata con riferimento a uno o più incrementi di capitale proprio rilevanti ai fini della Super Ace. ne consegue che:

  •  per tutti gli incrementi di capitale proprio fino al 20 novembre 2021 è possibile inviare un’unica Comunicazione Ace;
  • in presenza di un incremento di capitale proprio effettuato dopo l’invio della Comunicazione Ace, dev’essere presentata un’ ulteriore comunicazione, senza riportare gli incrementi già comunicati.

 

Si evidenzia, tuttavia, che il Modello di Comunicazione Ace può essere utilizzato, anche per rinunciare al credito d’imposta precedentemente comunicato, o  per rettificare una precedente comunicazione.

 

Con riferimento al modello ministeriale, nel riquadro destinato alla determinazione del credito occorre esporre:

  • nel campo “Variazione in aumento del capitale proprio” la variazione in aumento del capitale proprio nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente (la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro);
  • nel campo “Rendimento nozionale”, il rendimento nozionale calcolato sulla base dell’aliquota del 15%;
  • nel campo “Credito d’imposta”, (arrotondato all’unita di euro) il credito d’imposta calcolato applicando all’importo indicato nel campo “Rendimento nozionale” le aliquote di cui agli articoli 11 o 77 del Tuir, in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.

 

Nel modello va riportato l’importo della base Ace di ciascun periodo d’imposta. Occorre sommare gli elementi positivi con quelli negativi, tenendo conto anche delle sterilizzazioni dovute ad operazioni infragruppo che riducono la base imponibile. Inviato il modello, entro 5 giorni, alla società viene trasmessa una ricevuta che ne attesta la presa in carica o lo scarto, opportunamente motivato. 

Il provvedimento ha previsto che la Comunicazione potrà essere inviata dal 20 novembre 2021 fino al 30 novembre 2022 ovvero, fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui si intenda annullare una comunicazione già inviata occorre barrare la casella relativa alla rinuncia con il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si vuole annullare. In tal caso, il riquadro “Determinazione del credito d’imposta” e il quadro A (dedicato ai soggetti tenuti alla verifica antimafia) non vanno compilati. Se, invece, si intende rettificare una precedente comunicazione occorre compilare il modello in tutte le sue parti; in tal caso la comunicazione di rettifica sostituisce la precedente.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole Comunicazioni Ace, l’Agenzia delle entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

Il credito spettante potrà essere utilizzato, previa comunicazione del riconoscimento, dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, oppure può essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi. In alternativa, il credito può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In caso di utilizzo in compensazione occorre utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle entrate; non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), pro tempore vigenti.

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