a cura di Ettore Tramontelli

Per i soggetti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali relativamente all’esercizio in corso al 15 agosto 2020,  il Decreto Agosto prevede la possibilità di non stanziare in bilancio, in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali o immateriali.

La norma derogatoria di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito nella Legge 126 del 2020 si applica anche a società di persone e imprese individuali. 

I soggetti che si avvalgono di tale norma derogatoria, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di dedurre fiscalmente le quote di ammortamento non imputate in bilancio. Stessa conclusione vale ai fini della determinazione del valore della produzione netta IRAP. 

Ad affermarlo è la norma di comportamento n. 212 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ha voluto proprio stabilire che la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti non imputati a conto economico sia semplicemente ammessa e non obbligatoria (fatti salvi gli ordinari limiti di deducibilità delle quote di ammortamento di volta in volta applicabili nel caso di specie).

L’obiettivo è quello di prendere posizione su uno dei temi di maggiore problematicità in sede di redazione del bilancio 2020 e di determinazione del risultato fiscale.

Infatti, secondo la circ. Assonime n. 2/2021 e una parte della dottrina, dalle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 sembra desumersi che la deduzione fiscale dell’ammortamento sospeso nel 2020 non sia opzionale, bensì obbligatoria.

Secondo un’altra parte della dottrina, invece, le imprese avrebbero la facoltà di dedurre o meno, in via extracontabile, la quota di ammortamento relativa all’esercizio 2020, in modo analogo a quanto previsto ai fini civilistici. 

La norma di comportamento propende per tale seconda impostazione, fornendo una approfondita argomentazione.

In primo luogo, l’art. 60 comma 7-quinquies del DL 104/2020 (secondo cui la deduzione della quota di ammortamento “è ammessa” a prescindere dall’imputazione a Conto economico) si esprime in modo chiaro nel senso della “ammissibilità” della deduzione fiscale e non nel senso dell’obbligo.

Anche l’Oic è intervenuto sulla norma in commento, con il principio interpretativo 9/2021  secondo il quale l’applicazione della deroga “può” generare fiscalità differita, che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni del documento OIC 25.

Possono essere sospesi anche gli ammortamenti dei beni acquistati nel corso dell’esercizio 2020. La norma prevede che al minor ammortamento stanziato in bilancio sia associata un’estensione di un anno della vita utile residua del bene, imputando la quota di ammortamento, non effettuata nell’esercizio in corso al 15 Agosto 2020, al conto economico dell’esercizio successivo, differendo, in tal modo, con lo stesso criterio, le successive quote di ammortamento, e prolungando l’originario piano di ammortamento di un anno.

Nel caso in cui, però, la vita utile del bene non possa essere estesa di un anno, allora sarà necessario modificare il piano di ammortamento dall’esercizio successivo a quello in corso al 15 Agosto 2020, spalmando la quota di ammortamento sospesa lungo la vita utile residua del bene, «aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare», come chiarito dall’Oic.

E’ utile ricordare inoltre che:

  • I soggetti che decidono di ricorrere a tale deroga dovranno destinare ad una riserva indisponibile utili, o riserve di utili o altre riserve patrimoniali, di importo pari almeno agli ammortamenti sospesi.
  • In Nota Integrativa andranno riportati gli importi degli ammortamenti sospesi, l’elenco dei beni oggetto della sospensione, la motivazione ed  i riflessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

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