L’articolo 35 del D.L. 34/2019 – convertito nella Legge 28 giugno 2019 n°58 – ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, della Legge n°124/2017.

Si tratta di una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni effettuate da parte della Pubblica Amministrazione, che ha importanti conseguenze per i soggetti che le ricevono. 

In particolare, a creare non poca confusione è l’obbligo per le imprese, comprese quelle che non sono soggette alla redazione di bilancio, di indicare pubblicamente le informazioni che riguardano tutti gli aiuti economici, compresi: convenzioni, sussidi, vantaggi e/o contributi – erogati in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria – effettuati dalle pubbliche amministrazioni e non da società controllate direttamente o indirettamente da queste ultime.

Come e dove pubblicare le informazioni

#1. NOTA INTEGRATIVA NEL BILANCIO

I soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono pubblicare le informazioni sulle erogazioni pubbliche nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

#2. SITI INTERNET E PORTALI ANALOGHI 

Sono tenuti a pubblicare le informazioni relative alle somme erogate dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno:

  • le associazioni di protezione ambientale;
  • le associazioni di consumatori;
  • le associazioni;
  • le Onlus;
  • le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
  •  i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), che assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

In mancanza del sito internet, risulta possibile adempiere agli obblighi in esame attraverso la pagina Facebook dell’ente oppure il sito internet della relativa rete associativa.

In proposito, non è mai stato chiarito se, qualora le imprese tenute ad inserire l’informativa sul sito internet decidano di redigere la Nota integrativa in via facoltativa, l’obbligo di trasparenza possa essere assolto all’interno della Nota stessa oppure se le informazioni debbano comunque essere riportate (anche mediante rinvio o per estratto) sul sito web. 

Recentemente, l’ANC ha chiesto che ai soggetti in esame sia data la possibilità di assolvere all’obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni sul sito internet del professionista intermediario oppure della relativa associazione di categoria. Tuttavia, tale richiesta non è stata recepita, a quanto ci risulta, in un chiarimento ufficiale. 

Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti: cosa dice la normativa

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo dell’informativa (ovvero “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”), lo stesso non sembra comprendere le misure di sostegno all’economia concesse in considerazione dell’emergenza epidemiologica. 

Come chiarito dalla circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 6/2021, rientra tra i vantaggi aventi “carattere generale” (e quindi non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame), anche il contributo del cinque per mille

Posto che gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”, ai fini della rendicontazione occorre applicare il criterio di cassa, con possibile disallineamento, in riferimento alle imprese, rispetto agli importi rilevati in bilancio, che seguono il criterio di competenza. 

Tra le informazioni da riportare vi sono:

  1.  i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali di soggetti terzi);
  2.  i dati identificativi del soggetto erogante;
  3.  l’importo dell’erogazione ricevuta;
  4.  il periodo amministrativo di incasso;
  5. una breve descrizione della causale dell’attribuzione. 

Sono previste, peraltro, alcune semplificazioni per gli aiuti contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012

Obblighi di pubblicazione: importi e scadenze

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano, comunque se l’importo delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato, limite che deve essere riferito, secondo la circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 2/2019, al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione

Si evidenzia, da ultimo, che gli obblighi riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”. Pertanto, nel 2022 devono essere rendicontate le somme erogate nel 2021. 

In particolare, con riferimento agli enti non commerciali, alle cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri e alle imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet l’obbligo informativo deve essere adempiuto entro il 30 giugno 2022

Con riferimento alle imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, l’obbligo informativo deve, invece, essere adempiuto in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. 

Ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coincidere con il periodo amministrativo (e non con l’anno solare). 

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