A cura del dott. Ettore Tramontelli

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato le linee Guida sulle modalità di contabilizzazione per le imprese del Superbonus 110% e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi. Tra le evidenze emerge che il bonus fiscale è da considerarsi un “contributo in conto impianti” e la relativa contabilizzazione cambia a seconda che trattasi di fruizione diretta ovvero mediante sconto in fattura o cessione del credito. Sono previste semplificazioni specifiche per chi redige il bilancio abbreviato.

L’articolo 121 D.L. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) prevede la possibilità, per i contribuenti, di optare per la fruizione del beneficio fiscale relativo alle agevolazioni di carattere edilizio (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficientamento energetico, bonus facciata, super bonus 110% e sisma bonus) mediante contributo usufruibile anche sotto forma di sconto in fattura o cessione della detrazione anziché attraverso la classica detrazione d’imposta.

Dal momento che le indicazioni delle modalità “alternative” di fruizione del beneficio contabile erano abbastanza incerte, l’Oic è intervenuto a chiarire i dubbi degli operatori. 

Nello specifico, l’Oic nella sua Comunicazione ha analizzato i profili contabili di 4 diverse fattispecie:

  • Caso 1: il diritto alla detrazione fiscale;
  • Caso 2: lo sconto in fattura;
  • Caso 3: la cessione del credito (cedente);
  • Caso 4: la ricezione del credito (cessionario).

Vediamo i 4 casi più in dettaglio. 

 

#1 Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Nella versione definitiva della comunicazione, l’Oic ha precisato che la risposta riguarda anche la fattispecie in cui una società, in qualità di condomino, beneficia del diritto di detrazione.

In tale fattispecie il beneficio fiscale per la società committente è rappresentato da un credito tributario che deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti secondo due modalità alternative:

  1. detrazione d’imposta in quote annuali sull’Ires di periodo;
  2. cessione a terzi.

In contropartita al credito tributario, la società può rilevare l’importo a riduzione dell’immobilizzazione materiale (metodo diretto), oppure iscrivere un risconto passivo, da rilasciare a conto economico secondo il metodo indiretto.

L’Oic ha precisato che nel caso in cui la società committente opti per lo sconto in fattura, la stessa dovrà rilevare il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto.

Con riferimento alla valutazione del credito, si richiama il paragrafo 86 dell’OIC 25 il quale prevede che la valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”) è effettuata secondo la disciplina generale 2 Paragrafo 86 dell’OIC 16: “I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. [omissis]”. 3 prevista rispettivamente per i crediti nell’OIC 15 “Crediti” e per i debiti nell’OIC 19 “Debiti”. Pertanto a tale credito si applicano tutte le disposizioni in tema di valutazione dei crediti previste dall’OIC 15.

Si evidenzia che nell’applicare il criterio del costo ammortizzato la società deve stimare i flussi finanziari futuri (i.e. le detrazioni future) considerando anche che la detrazione fiscale può essere utilizzata entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

 

#2 Sconto in fattura

In questa fattispecie, la società che ha realizzato i lavori concede lo sconto in fattura al cliente, e pertanto acquisisce il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

L’Oic ha specificato che la contropartita al ricavo della commissionaria sarà un credito pari alla somma dei seguenti elementi:

  • l’ammontare regolato tramite disponibilità liquide
  • il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, da iscrivere tra i crediti tributari.  

La commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente o cederlo successivamente.  

 

#3 Cessione del credito della società cedente

In risposta al terzo quesito, riguardante la contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale ha scelto di optare per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto, l’OIC illustra le seguenti regole da seguire:

  • la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento;
  • la corretta classificazione al conto economico è correlata alla caratteristica del credito tributario – ovvero la peculiarità che esso possa essere ceduto a terzi, i quali ne acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari. Tale evidenza fa propendere per una allocazione di tale onere o provento nella sezione finanziaria del conto economico. Il documento dell’OIC sottolinea, inoltre, la somiglianza con i titoli di debito, anch’essi cedibili a terzi, da cui scaturisce l’elemento rilevante da tenere in considerazione nella classificazione al conto economico. Pertanto, la rilevazione in bilancio quando la società cede a terzi il credito tributario o parte di esso (i.e. società committente, commissionaria o terza che ha precedentemente acquistato il credito), comporta la rilevazione:
  • nei proventi finanziari, “voce C16 d) Proventi diversi dai precedenti”, dell’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione;
  • negli oneri finanziari, “voce C17) Interessi e altri oneri finanziari”, dell’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione.

 

#4 Ricezione del credito della società cessionaria

Specularmente al caso precedente, in caso di acquisto del credito fiscale, la società cessionaria rileva in bilancio un credito tributario che, come visto nei casi 1 e 2, deve essere valutato secondo le indicazioni del Principio Contabile Oic 15.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l’iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.

In questo caso, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri/proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale.

 

Informativa 

L’Oic, infine, ha inserito un apposito paragrafo nella comunicazione, il numero 21, precisando che rimangono salve le disposizioni dell’OIC 15 sulle informazioni da riportare in nota integrativa con particolare riferimento ai criteri applicati nella valutazione dei crediti.

 Le società committenti devono, inoltre, riportare le informazioni previste dal paragrafo 90 dell’OIC 16 sulle modalità di contabilizzazione dei contributi ricevuti.

Si riporta il link dell’OIC con il testo integrale della comunicazione e le esemplificazioni numeriche:

Comunicazione-sulle-modalità-di-contabilizzazione-dei-bonus-fiscali.pdf (fondazioneoic.eu)

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