Il conferimento è un’operazione per cui un’azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti, apportati) a un ente giuridicamente diverso dall’impresa conferente, in cambio di azioni o quote della società cui ha effettuato l’apporto.

L’operazione denominata «conferimento» è altresì indicata con numerosi sinonimi, come come apporto, scorporo, scorporazione, concentrazione.

Questo è dovuto al fatto che tale operazione non è stata presa in considerazione dal nostro diritto, che prende in considerazione solo il «conferimento» dei singoli beni.

Il conferimento d’azienda è un’operazione largamente utilizzata considerato che permette di rispondere a diverse finalità come la riorganizzazione aziendale e societaria volta a creare diverse divisioni e unità di business distinte e la creazione di una holding in ottica realizzativa, la possibilità di creare le basi per la realizzazione di joint venture, ecc. 

L’operazione di conferimento rientra tra quelle operazioni che possono interessare qualunque impresa (a prescindere dalla dimensione o settore operativo) nel corso della sua vita, con la caratteristica principale dell’eccezionalità per la frequenza e per l’impatto economico/strategico che ha sull’entità coinvolte. 

A differenza di quanto avviene nelle operazioni di fusione, cessione o liquidazione, nell’operazione di conferimento d’azienda non vi è l’”eclissi” dell’impresa conferente, in quanto vi è solo del complesso aziendale (tutti gli elementi del passivo e dell’attivo) in cambio di partecipazioni della conferitaria, quindi la conferente mantiene la sua natura giuridica.      

 

Conferimento d’azienda: soggetti e finalità

L’operazione di conferimento rientra nell’ambito delle operazioni straordinarie e avviene tra due soggetti: il conferente ed il conferitario.

Il conferente è il soggetto giuridico che effettua l’apporto e che riceve in cambio partecipazioni nella società conferitaria. Si può trattare di:

  • persona fisica, anche non imprenditore: (ad es. titolare di diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’azienda). Ad esempio potrebbe essere il caso di un erede che riceve in eredità un’azienda.
  • imprenditore individuale, cioè un soggetto persona fisica che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (definizione dell’art. 2082 c.c.). Deve quindi trattarsi di un’attività che rispetti i requisiti previsti dalla legge, nello specifico la professionalità e organizzazione.
  • società, sia di tipo agricolo che commerciale, rientrano le società di persone e le società di capitali.
  • ente commerciale o non commerciale, in grado di conferire l’azienda o il ramo d’azienda.

Il conferitario è invece il soggetto che riceve l’azienda o il ramo d’azienda, aumentando il proprio capitale e liberando partecipazioni.

Non può trattarsi di persona fisica, dovendo essere una società o ente commerciale (o non commerciale) per poter accrescere il proprio patrimonio e consentirvi una partecipazione.

Le motivazioni che inducono l’imprenditore  al conferimento d’azienda assolvono a diverse finalità:

  • alla ristrutturazione finanziaria, al fine di separare i settori più sviluppati che possono ricorrere a capitale di credito da quelli che invece necessitano solo di capitale proprio.
  • al riassetto organizzativo: nel caso, ad esempio, di un riassetto organizzativo in un’azienda di notevoli dimensioni, qualora si voglia superare un temporaneo momento di crisi economica in una realtà con problemi organizzativi e di diversificazione dei settori;
  • alla diversificazione degli investimenti: quindi possibilità di cessione di singoli rami aziendali, senza dover alienare l’intera impresa;
  • alla concentrazione di imprese, che riesce a garantire un maggiore vantaggio economico come quello di abbattere la concorrenza, grazie all’unione di più forze;
  • alla liquidazione di parte del patrimonio dell’impresa: il conferimento può essere una soluzione a crisi d’impresa in quanto una società «può conferire l’azienda o un ramo d’azienda in difficoltà ad altri enti con maggiore disponibilità di risorse finanziarie, nonché con elevata flessibilità e proattività gestionale e strategica» avendo, peraltro il vantaggio, rispetto alla cessione d’azienda, di non richiedere un esborso di denaro e di mantenere una partecipazione nell’azienda;
  • alle agevolazioni fiscali, si pensi alla possibilità di un’eventuale rivalutazione dei beni aziendali senza i gravosi e incombenti oneri tributari.

 

Conferimento d’azienda: disciplina normativa

Nel Codice civile non è presente una disciplina dettagliata riguardante esclusivamente il conferimento d’azienda. Sono da combinare diverse disposizioni in materia di conferimenti nelle società (artt. 2342, 2343, 2440 c.c.) e di trasferimenti d’azienda (art. 2112, 2556-2560 c.c..).

In particolare, l’art.  2342 dispone che il conferimento deve essere fatto in denaro e disciplina la modalità di versamento stabilendo che al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro; qualora invece la costituzione avviene con un atto unilaterale allora deve essere versato l’intero ammontare.

Per i conferimenti di beni in natura e crediti l’art. 2343 prevede una stima dei beni con la descrizione di tutti i beni e crediti conferiti il cui valore non deve essere inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. 

Per le s.p.a., la relazione di stima deve essere redatta da un esperto nominato dal Tribunale, su istanza dell’organo amministrativo.

Per le s.r.l., la relazione di stima può essere redatta da un esperto (o società di revisione) iscritto all’albo dei revisori contabili, indicato dalla società.

La stima deve contenere:

  • una breve analisi dell’azienda conferita;
  • la descrizione analitica dei cespiti conferiti, nonché dei crediti e debiti conferiti, e degli altri eventuali rapporti conferiti;
  • la data di riferimento delle valutazioni;
  • l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
  • l’illustrazione analitica criteri di valutazione utilizzati dall’esperto;
  • lo svolgimento analitico del procedimento di valutazione.

Nel caso di conferimento, soltanto nelle s.p.a., gli amministratori entro 180 giorni dalla redazione della perizia, devono effettuare gli opportuni controlli, e qualora se ne ravvisi la necessità procedere ad una revisione della stima dell’azienda.

Nello specifico caso in cui si ritenga che il valore di stima sia inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui è avvenuto il conferimento vi possono essere delle conseguenze:

  • riduzione del capitale sociale attraverso l’annullamento delle azioni corrispondenti al valore di rettifica dell’azienda conferita;
  • la società conferente versa la differenza tra il valore dell’azienda contenuto nella relazione di stima e il valore rideterminato dagli amministratori in denaro;
  • vi può essere recesso della società conferente con diritto alla restituzione di quanto apportato.

 

Conferimento d’azienda: gli aspetti fiscali

#1 IMPOSTE DIRETTE

In presenza di una operazione di conferimento occorre determinare due parametri:

  • il risultato del conferimento;
  • la modalità di tassazione dell’eventuale plusvalenza.

Il risultato del conferimento si determina seguendo la disciplina prevista dall’art. 175,  e art.176 e art. 9 del TUIR:

  •  art. 175: disciplina i conferimenti “a valori contabili” di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento;
  • art. 176: disciplina i conferimenti di aziende in regime di “doppia sospensione d’imposta”;
  • art. 9: contiene una norma di carattere generale in tema di valore normale, applicabile quando non vi sono i requisiti per rientrare in alcuna delle due suindicate norme agevolative.

L’articolo 175, comma 1, del DPR n. 917/1986 prevede che il valore di realizzo dell’azienda trasferita, sia pari al maggiore tra i 2 seguenti valori:

  • il valore attribuito dal conferente nelle proprie scritture contabili alla partecipazione ricevuta in cambio
  • il valore attribuito all’azienda conferita nelle scritture contabili del conferitario.

La plusvalenza è pari alla differenza tra  il maggiore dei 2 valori e il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda; questo è il valore al quale la società è iscritta nelle scritture contabili del conferente prima del conferimento. Da ciò deriva che se il valore di realizzo è pari al valore fiscalmente riconosciuto, dal conferimento di azienda non si sono originate plusvalenze fiscalmente imponibili. 

Secondo l’art. 175 per la conferitaria i beni si rilevano fiscalmente in base al valore attribuito nelle proprie scritture contabili, inoltre alla conferitaria vengono trasferite i valori al netto delle voci di rettifica dei beni conferiti; in questo modo anche il magazzino perde la sua diversificazione.

L’art. 176 del TUIR viene definito regime di “doppia sospensione di imposta” in quanto sia il conferente che il conferitario possono iscrivere nelle proprie contabilità i valori che risultano dalla perizia in regime di assoluta neutralità fiscale; in questo caso il valore fiscalmente riconosciuto è quello risultante dalle scritture del conferente.

Il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente sarà pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.

Le conseguenze sono le seguenti:

  • nel caso di successiva cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza si otterrà sulla base di tale valore di carico e non su quello superiore assunto in contabilità;
  • il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente per tutti gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti, pertanto avremo un doppio binario, da un lato i valori civilistici, dall’altro i valori fiscali;
  • conferimento a saldi aperti, se al conferitario viene trasferito sia il costo storico che il relativo fondo di ammortamento, il magazzino non perde la sua configurazione di magazzino e rimanenze.

#2 IMPOSTE INDIRETTE

Lo schema del conferimento con successiva cessione delle partecipazioni, oltre che a garantire un risparmio con riferimento alla tassazione diretta, offre agevolazioni anche sul piano della tassazione indiretta

IVA

Ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) DPR 633/72, le operazioni di conferimento d’azienda o ramo d’azienda non sono considerate cessioni di beni. Il disposto normativo non considera sussistente il requisito oggettivo del tributo; ne consegue che l’operazione è considerata fuori dal campo di applicazione IVA e che non devono essere ottemperati gli obblighi di fatturazione previsti dall’art. 21 DPR 633/72.

IMPOSTA DI REGISTRO

L’atto di conferimento è soggetto a registrazione e quindi è sempre dovuta l’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 (articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n 131/1986). 

In sede di cessione diretta d’azienda invece l’imposta di registro è dovuta solo nel caso siano ricompresi nel complesso aziendale beni immobili, in questo caso, anziché in forma fissa, l’imposta di registro è dovuta in maniera proporzionale. Infatti, deve essere applicata con un’aliquota del 9%, calcolata sulla base del valore dei beni immobili al netto delle passività trasferite.

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

Le imposte ipotecarie e quelle catastali, in base all’art. 10 del D.Lgs. 347/90 e all’art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990, scontano l’imposta fissa di euro 200,00 ciascuna. 

 

Conferimento d’azienda: l’atto costitutivo

Il momento costitutivo del conferimento si attua mediante la redazione, da parte di un notaio, dell’atto di conferimento. 

Detto documento conterrà alcuni elementi caratterizzanti tra i quali:

a) elementi identificativi dei comparenti davanti al notaio e delle società intervenute nel conferimento;

b) riferimento alla perizia ex art. 2343 cod. civ. (o a quanto richiesto dall’art. 2343-ter cod. civ.) e alle risultanze della stessa; la perizia va anche allegata all’atto di conferimento come parte integrante dell’atto stesso.

Nota: la data della relazione di stima redatta ai fini del conferimento deve essere la più aggiornata possibile «e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto» (Orientamenti dei Notai Milanesi e del Triveneto);

c) individuazione dei beni oggetto di conferimento con speciale riguardo ai beni immobili ed ai contratti di qualsiasi genere “apportati” dalla conferente alla conferitaria;

d) la data di efficacia del conferimento (generalmente lo stesso giorno del conferimento, o al limite qualche giorno dopo se ad esempio l’atto è fatto a fine dicembre e si vuol dare efficacia dal 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio della conferente). Pertanto l’efficacia del conferimento può essere postdatata, ma mai anticipata;

e) il valore netto del conferimento e il numero, il valore nominale e il godimento delle azioni che saranno emesse a seguito del conferimento stesso.

Successivamente il notaio presenterà l’atto all’Ufficio del registro per il pagamento della relativa tassa e al registro delle imprese competente per l’iscrizione.

Si ricorda come l’art. 2342 cod. civ., al secondo comma, prevede che le azioni corrispondenti al conferimento in natura «devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione».

Pertanto avremo due situazioni:

  1. nel caso di conferimento in sede di costituzione della società comporterà il contestuale conferimento dei beni da parte dei sottoscrittori. La società conferitaria acquista quindi, immediatamente, la proprietà dei beni, ma l’effetto traslativo della proprietà è sospeso fino al momento in cui la società acquista personalità giuridica (iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese);
  2. la seconda ipotesi presuppone il conferimento in sede di aumento di capitale e quindi con la società conferitaria già costituita.

Sarà quindi opportuno, in tale situazione, precisare, nella delibera assembleare relativa all’aumento di capitale, che l’aumento stesso verrà liberato, tutto o in parte, con apporto di beni.

Contestualmente − in un separato atto notarile − i soci sottoscrivono l’aumento di capitale conferendo un ramo aziendale, liberando di conseguenza le azioni. L’atto è eseguibile anche se non è stato ancora omologato l’aumento di capitale.