Per la prima volta il governo presta attenzione al mondo delle criptovalute.

La Legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre, ha ricevuto l’ok definitivo da Camera e Senato. 

Per la prima volta si stabilisce a livello legislativo il trattamento fiscale delle operazioni che hanno a oggetto criptovalute e altre cripto-attività, tuttavia non senza alcune possibili problematiche derivanti da alcune criticità.

Fino a oggi le uniche indicazioni disponibili si trovavano solo in alcuni documenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate e in molti chiedevano un intervento da parte del Parlamento. Questo intervento è finalmente arrivato con la legge di bilancio per il 2023.

Le criptovalute nel bilancio aziendale

Il Governo Meloni ha trattato il tema nella nuova Legge di Bilancio dedicando ben 5 articoli, allo scopo di chiarire i diversi aspetti e riempire i vuoti normativi.

Un piccolo passo avanti che tuttavia non regolamenta del tutto il crypto asset ma chiarisce alcuni aspetti in materia, compreso anche l’inquadramento delle criptomonete nel bilancio aziendale.

A questo proposito, la risposta è stata positiva – come ribadito anche dall’art 32 della Legge di Bilancio 2023 –  ma non basta adottare i principi contabili italiani perché ancora oggi deficitari e non integrano apposite linee guida in materia.

Per questa ragione, bisogna tenere conto dei principi contabili internazionali, in base a quanto ribadito dall’OIC, l’Organismo Italiano di Contabilità nel 2022. Conosciuti anche con l’acronimo IFRS o IAS (International Accounting Standard) questi parametri possono essere presi come punto di riferimento al fine di identificare alcune regole contabili soprattutto per quanto riguarda la possibilità di identificare le criptovalute come attività finanziarie e come tale inserirle all’interno del bilancio tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari.

Tuttavia, in base a questi principi contabili, anche se le criptovalute possono essere definite come unità monetarie e strumento di scambio, non vengono considerate denaro e non concorrono alla formazione del reddito, in quanto durante l’anno il valore della moneta virtuale potrebbe essere soggetto a continue variazioni, motivo per cui le oscillazioni in questione non incidono sul reddito.

Da ciò deriva che potranno nel bilancio aziendale solo sotto due voci:

  • beni immateriali;
  • rimanenze.

Alcuni casi invece concorrono alla formazione del reddito, come quelli di seguito riportati:

  • scambio con criptovalute;
  • scambio con NFT;
  • cambi in valuta fiat.

Nei suddetti casi, la differenza tra il valore incassato ed il valore fiscale concorre alla formazione del reddito e sarà soggetto ad opportuna tassazione prevista per legge.

Sono operazioni che richiedono tuttavia la consulenza di un esperto che sappia guidare l’azienda nel redigere un bilancio che comprenda anche un’apposita voce sulle criptomonete, applicando le normative vigenti sull’obbligo di comunicazione al Fisco delle criptovalute.

I riferimenti normativi sulle cripto nella Legge di Bilancio

Vediamo quali sono gli articoli specifici sulle criptomonete della Legge di Bilancio 2023.

  • Art. 31 Tassazione delle operatività su crypto-attività:
  • Art.32 Valutazione crypto-attività
  • Art. 33 Rideterminazione del valore delle crypto-attività
  • Art. 34 Regolamentazione delle crypto-attività
  • Art. 35 Imposto di bollo sulle crypto-attività

Tassazione delle criptovalute e delle criptoattività

Il testo introdotto stabilisce che le plusvalenze generate dalle crypto vanno ricondotte nel dominio dei “Redditi diversi” a cui viene applicata una aliquota del 26%. Non vale per tutti gli importi, in quanto è stata introdotta una franchigia: tutte le plusvalenze al di sotto dei 2.000 euro sono considerate esentasse.

Per plusvalenza si intende la differenza tra il corrispettivo ottenuto – ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate – e il costo o il valore di acquisto. Mentre, non si calcola per le operazioni di conversione tra criptovalute simili, come descritto dall’articolo 31. La norma recita: “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.”

In caso di successione, si considera come costo il valore definito e, se mancante, si usa quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. In caso di donazione, invece, viene utilizzato il costo pagato dal donante.

In definitiva, tutte le volte che si ottiene un guadagno dallo scambio di criptovalute o cripto-attività, occorre procedere a tassazione della plusvalenza, eccetto nei casi di permuta, come vedremo più avanti.

Per quanto riguarda le minusvalenze, il testo stabilisce che “se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate”.

In altre parole, solo la quota di minusvalenze che supera la quota di 2 mila euro può essere portata in deduzione dalle eventuali plusvalenze entro i quattro anni successivi, solo se le stesse minusvalenze sono state dichiarate in sede di dichiarazione dei redditi nell’anno in cui si sono verificate.

Le crypto, inoltre, dovranno essere indicate nel quadro RW nella dichiarazione dei redditi. Un passaggio che serve solo per un monitoraggio fiscale.

Ha invece rilevanza fiscale l’uso di una cripto attività per l’acquisto di un servizio, un bene o una qualsiasi tipologia di attività legata agli asset virtuali come, ad esempio, comprare un NFT con una moneta digitale.

Nello specifico, la Legge dice:

  1. prima di tutto assume rilevanza fiscale la conversione di una criptovaluta in euro o in valuta estera. Di conseguenza, qualora da tale operazione dovesse emergere una plusvalenza quest’ultima sarebbe soggetta a tassazione;
  2. non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. In altre parole, eventuali plusvalenze emerse da scambi tra criptovalute non producono reddito;
  3. assume rilevanza fiscale l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o un servizio o di un’altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una criptovaluta per acquistare un non fungible token).

Con quest’ultima osservazione viene di fatto equiparato lo scambio criptovalute – NFT al classico cash out derivante dallo scambio criptovalute – euro. 

Al di là di essere favorevoli o contrari a questa nuova forma di tassazione, c’è una certezza che emerge: il governo italiano riconosce le criptovalute e le considera anche una fonte di reddito.

Le nuove regole valgono per gli anni precedenti al 2023?

La legge di bilancio sembra intendere che queste regole valgano anche per gli anni precedenti. Il problema è che fino al 2023 non esistevano delle leggi che regolavano gli aspetti fiscali delle criptovalute, ma c’erano solamente delle prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate (che peraltro indicavano una strada in parte diversa, quella dell’assimilazione alle valute estere).

Ora quindi molti contribuenti si trovano nella situazione in cui devono rimediare a un errore che non potevano prevedere

Per questo la legge di bilancio ha previsto una forma di sanatoria, che consentirà di mettersi in regola con il Fisco tramite il pagamento di una percentuale sul valore delle cripto-attività. In particolare, chi vuole mettersi in regola e non ha realizzato redditi, dovrà presentare una “istanza di emersione” e pagare:

  • lo 0,5% del valore delle cripto-attività detenute per ciascun anno, se non ha mai conseguito dei redditi dalle cripto-attività;
  • lo 0,5% del valore delle cripto-attività detenute per ciascun anno e un ulteriore 3,5% del valore delle cripto-attività detenute per ciascun anno o al momento del realizzo, se invece ha conseguito dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate nei prossimi mesi dovrà fornire indicazioni più dettagliate su come presentare questa domanda di sanatoria.

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