Le nuove tecnologie stanno determinando un cambiamento radicale nell’economia globale, con particolare riferimento al settore finanziario, sotto il profilo delle modalità di scambio di beni, servizi e ogni attività finanziaria. 

Le criptovalute rappresentano un’applicazione della tecnologia digitale al settore finanziario, che per diffusione ed entità dei valori negoziati sono sempre più oggetto di attenzione delle autorità nazionali ed internazionali di vigilanza sui mercati e sugli emittenti.

Il tema delle valute virtuali) ha di recente acceso un forte dibattito in dottrina in ordine alla definizione giuridica del fenomeno che ancora oggi presenta un’ incompleta (e forse contraddittoria) regolamentazione giuridica, che rende conseguentemente incerta la loro contabilizzazione e la loro allocazione in bilancio.

Un elemento che sicuramente necessita di approfondimenti e chiarimenti sulla materia è legato al fatto che non ci sono ad oggi riferimenti contabili certi che consentano una classificazione uniforme di questi strumenti in base alla loro natura e alla loro finalità.

In questo articolo ci proponiamo di evidenziare i principali aspetti contabili relativi alle criptovalute e ai non fungible token (NFC), distinguendo tra i soggetti che adottano per la redazione del bilancio gli IAS/IFRS e quelli che adottano gli OIC.

 

Criptovalute

Il dibattito più autorevole, al momento, è avvenuto a livello internazionale, nel contesto di pubblica discussione dell’IFRS Interpretations Committee (Tentative agenda decision on holding cryptocurrencies – March 2019), a cui hanno partecipato varie istituzioni (sia pubbliche che private). 

In tale dibattito ci si è focalizzati sull’ inquadrare il fenomeno nell’ambito dei principi contabili internazionali, conosciuti con l’acronimo IFRS (International Financial Reporting Standards) e IAS (Intenational Accounting Standard), i quali – come già accennato – non contengono specifiche in merito alla classificazione e alla valutazione in bilancio delle criptovalute. 

Lo stesso vale per i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In riferimento ai soggetti IAS/IFRS è possibile fare riferimento alle indicazioni fornite dall’IFRS Interpretation Committee (IFRIC) nelle riunioni del 5-6.3.2019 e dell’11-12.6.2019. 

In riferimento, invece, ai soggetti OIC, il trattamento contabile delle criptovalute deve essere ricostruito in via interpretativa, applicando in via analogica le disposizioni contenute nei principi contabili nazionali e prendendo a riferimento le indicazioni fornite in ambito internazionale. 

 

SOGGETTI IAS/IFRS

Le società che adottano gli IFRS, possono tenere in considerazione quanto chiarito dall’ IFRS Interpretations Commitee (IC) ossia, che le criptovalute non possono avere natura monetaria e, quindi, non possono essere contabilizzate tra le disponibilità liquide o tra gli strumenti finanziari.

Come si evince dall’Agenda Paper 12, le criptovalute potrebbero rientrare nella definizione di attività immateriali prevista dallo IAS 38, secondo il quale un’attività immateriale è un’attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica.

Di conseguenza, il Comitato ha valutato se una partecipazione in criptovaluta soddisfi la definizione di attività finanziaria nello IAS 32.

Sul punto, lo IAS 32, al paragrafo 11, definisce attività finanziaria, qualsiasi attività che sia:

  • liquida;
  • uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
  • un diritto contrattuale a ricevere liquidità o un’altra attività finanziaria da un’altra entità;
  • un diritto contrattuale di scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a determinate condizioni o;
  • un contratto particolare che sarà o potrà essere regolato negli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Per contro, le criptovalute possono essere classificate tra le rimanenze, in quanto tale categoria include (nell’ambito degli IAS/IFRS) anche i beni intangibili. 

In particolare, secondo l’IFRIC, le criptovalute sono considerate rimanenze, e sono valutate in base allo IAS 2, quando sono detenute dall’impresa per la vendita nel normale svolgimento dell’attività. Tale classificazione potrebbe, in particolare, essere prospettata per gli “operatori specializzati in criptovalute (ad esempio, gli exchanges o i wallet providers), che possono avere necessità di mantenere delle scorte in queste attività” e per i soggetti che svolgono attività di estrazione (mining). 

L’IFRIC ha, inoltre, precisato che le criptovalute sono considerate rimanenze altresì per le società che agiscono come intermediari (broker-trader) di criptovalute. Tali soggetti sono definiti dallo IAS 2 come “coloro che acquistano o vendono merci per conto terzi o per proprio conto”. In questo caso, le rimanenze “sono principalmente acquistate per una vendita nel prossimo futuro e per generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo o dal margine dei commercianti-intermediari”. 

In casi diversi da quelli prospettati e, quindi, ove le criptovalute siano acquisite per finalità di investimento oppure per essere utilizzate come mezzo di scambio di beni/servizi, secondo l’IFRIC, trova, invece, applicazione la disciplina contenuta nello IAS 38, il quale definisce le attività immateriali come attività non monetarie identificabili prive di consistenza fisica.

In particolare, le criptovalute soddisfano la definizione di attività immateriale prevista dallo IAS 38, sulla base del fatto che: 

  • possono essere separate dall’entità e vendute o trasferite individualmente; 
  • non danno diritto a ricevere un numero fisso o determinabile di unità di valuta. 

 

SOGGETTI OIC

Con riferimento alla classificazione in bilancio, secondo l’orientamento prevalente, le criptovalute non sembrano qualificabili come: 

  • disponibilità liquide, secondo la definizione contenuta nel documento OIC 14; 
  • attività finanziarie, per la cui definizione, ai sensi dell’art. 2426 co. 2 c.c., occorre fare riferimento ai principi contabili internazionali. 

Per contro, alle criptovalute sembrerebbero applicabili in via analogica le indicazioni: 

  • del documento OIC 13 in materia di rimanenze, ove siano destinate alla vendita nel normale svolgimento dell’attività dell’impresa; 
  • del documento OIC 24 in materia di immobilizzazioni immateriali, in caso contrario. 

Tale qualificazione si basa sul fatto che le definizioni di rimanenze e di beni immateriali contenute nei suddetti documenti non si discostano sostanzialmente rispetto a quelle contenute negli IAS 2 e IAS 38. 

In dottrina è stata, inoltre, prospettata l’applicazione analogica dei documenti OIC 7, dedicato ai certificati verdi, e OIC 8, dedicato alle quote di emissione di gas ad effetto serra, con la conseguente classificazione delle criptovalute:

  • tra le rimanenze di magazzino, ove detenute dalle società di trading e dai soggetti che svolgono attività di estrazione (mining); 
  • tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, nel caso in cui le criptovalute siano acquisite per finalità di investimento oppure per essere utilizzate come mezzo di scambio. 

A prescindere dalle diverse classificazioni prospettate, si ritiene che, per favorire la chiarezza del bilancio, in applicazione dell’art. 2423-ter co. 3 c.c., secondo cui, negli schemi di bilancio è necessario aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna a di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c., le criptovalute dovrebbero essere iscritte in un’apposita voce. 

 

NFT

Dal momento che ancora non sono rinvenibili indicazioni né nell’ambito degli IAS/IFRS, né nell’ambito degli OIC, il trattamento contabile dei NFT deve essere ricostruito in via interpretativa.

 

CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

Mutuando quanto chiarito per le criptovalute, gli NFT andrebbero :

  • tra le rimanenze di magazzino, da valutare, a seconda dei casi, in base allo IAS 2 o all’OIC 13, se detenuti da soggetti che creano NFT o che effettuano attività di compravendita di NFT;
  • tra le attività immateriali, da valutare, a seconda dei casi, in base allo IAS 38 o all’OIC 24, se detenuti con finalità di investimento.

Gli NFT, in sostanza,  potrebbero essere beni merce o attività immateriali.

Nel momento in cui si acquista un NFT:

  • nella blockchain viene registrata una prova immutabile che rappresenta la transazione
  • legando in modo indissolubile quel particolare token al suo nuovo proprietario,

e, quindi, il momento di rilevazione contabile dovrebbe coincidere con la data di stipula dello smart contract.

Per la locazione, invece, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione potrebbero essere gli hash degli smart contracts, che sono unici, registrati nella blockchain pubblica.

 

IL METAVERSO

Sembra corretto rilevare contabilmente la circolazione di NFT nel metaverso, come, per esempio, l’acquisto e la vendita di terreni (land), su cui può essere edificato un ambiente virtuale, o altri NFT (capi di abbigliamento, gioielli, macchine di lusso), in modo analogo a quanto avviene in relazione alla realtà non virtuale (mondo reale), tenendo, evidentemente, conto della diversa classificazione contabile (rimanenze o attività immateriali) dei NFT, rappresentativa della finalità (compravendita o investimento) per la quale gli stessi sono detenuti. 

Analogamente, si ritiene che i canoni attivi o passivi, rispettivamente, realizzati o sostenuti per effetto della locazione di terreni o altri NFT nel metaverso dovrebbero essere rilevati contabilmente secondo il principio di competenza

È importante sottolineare che i trasferimenti di NFT all’interno del mondo virtuale sono caratterizzati da alcune specificità, legate alla particolare tecnologia utilizzata. Posto che, nel momento in cui si acquista un NFT nella blockchain viene registrata una prova immutabile che rappresenta detta transazione, legando indissolubilmente quel particolare token al suo nuovo proprietario”, il momento di rilevazione contabile sembrerebbe dover essere individuato facendo riferimento alla stipula dello smart contract

Per quanto riguarda invece la locazione, è stato osservato che “gli estremi di registrazione dei contratti di locazione potrebbero essere gli hash degli smart contracts, come detto unici, registrati nella blockchain pubblica”.

Infine, la valorizzazione dei NFT posseduti nel metaverso potrebbero essere valorizzati secondo il corrispettivo pattuito dalle controparti negli smart contracts, rinvenibili nella blockchain pubblica, aperta e permissionless.

 

Criptovalute e NFC: le novità previste dalla legge di bilancio 2023

Per compensare la mancata regolamentazione per ciò che riguarda il settore delle criptovalute, con la Legge di Bilancio 2023, pubblicata il 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, sono stati inseriti 5 articoli specifici per il settore digitale.

Il fine è quello di creare una prima base di una regolamentazione più ampia per ciò che riguarda le criptovalute, andando a definire in modo preciso una classificazione normativa di questi strumenti finanziari, chiarendo alcuni principi e definendo gli aspetti contabili in materia di dichiarazione dei redditi PF e di bilancio aziendale. 

Di seguito, vediamo quali sono gli articoli specifici:

  • Art. 31 Tassazione delle operatività su crypto-attività:
  • Art.32 Valutazione crypto-attività
  • Art. 33 Rideterminazione del valore delle crypto-attività
  • Art. 34 Regolamentazione delle crypto-attività
  • Art. 35 Imposto di bollo sulle crypto-attività

Un piccolo passo avanti che tuttavia non regolamenta del tutto il crypto asset ma chiarisce alcuni aspetti in materia. 

Nel prossimo post approfondiremo ognuno degli articoli con l’obiettivo di fornire chiarimenti specifici sulla contabilizzazione delle  criptovalute nel bilancio aziendale, un’operazione che richiede tuttavia la consulenza di un esperto che sappia guidare l’azienda nel redigere un bilancio che comprenda anche un’apposita voce sulle criptomonete, applicando le normative vigenti sull’obbligo di comunicazione al Fisco delle criptovalute.

 

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