La dismissione dei beni aziendali obsoleti è un’attività importante che molte aziende devono affrontare a un certo punto del loro ciclo di vita. 

Ciò si verifica quando un’azienda ha beni obsoleti, che non sono più utilizzati per la produzione, la gestione delle operazioni o la fornitura di servizi. In questo articolo, esploreremo la dismissione dei beni aziendali obsoleti, le ragioni per cui le aziende possono avere bisogno di farlo e come gestire questo processo.

Cos’è la dismissione dei beni aziendali obsoleti

È una procedura necessaria per evitare la cosiddetta presunzione fiscale di cessione, contenuta nell’articolo 1, comma 1, del DPR n 441/97, che   ha come ratio il presumere ceduti i beni acquistati, importati o prodotti dall’impresa stessa, che non si trovano più nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.

Con riferimento al luogo in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, l’articolo 1, comma 3, indica espressamente le: “sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”.

Tuttavia, lo stesso articolo 1, al comma 2, lettera a), del DPR  n 441/97 afferma che: “la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi: sono stati impiegati per la produzione, distrutti o perduti“.

Sulla base di queste disposizioni, pertanto, ciò che è importante per l’impresa è conoscere i corretti adempimenti fissati dalla legge da porre in essere per superare la presunzione di cessione del DPR n 441/97. L’obiettivo è quindi quello di provare che i beni non sono stati venduti, ma dismessi. Tale dimostrazione consentirà di evitare l’applicazione di sanzioni per l’evasione IVA, che per l’evasione ai fini delle imposte sui redditi.

I beni merce e i beni strumentali

Ogni impresa nell’esercizio della propria attività possiede alcuni beni strumentali che terminano la propria utilità. Questi beni possono essere macchinari, attrezzature, computer, mobili, veicoli o qualsiasi altra proprietà dell’azienda

Accanto ai beni strumentali, le imprese possono avere anche beni merce destinati alla vendita, e anche questi beni, se obsoleti, fuori moda, o invendibili possono essere oggetto di distruzione/dismissione.

Sia i beni strumentali, che i beni merce, rappresentano una voce importante nell’Amministrazione finanziaria. La loro dismissione e definitiva fuoriuscita dall’attività di impresa o professionale, se eseguita secondo la corretta procedura e nei tempi stabiliti, può rappresentare una soluzione vantaggiosa.

Riguardo le modalità operative, la Circolare Ministeriale n.193/E/1998 che ha cercato di fare maggiore chiarezza rispetto al DPR n 441/97. 

Infine è intervenuto il D.lgs. n.70/2011 che ha introdotto una procedura semplificata.

Le procedure possono essere le seguenti:

  1. Autoconsumo o cessione ai soci (dismissione da parte di società)
  2. Dismissione tramite operatori specializzati
  3. Dismissione autonoma di beni di valore oltre i € 10.000 oppure entro € 10.000.

1. Autoconsumo o cessione ai soci

Nel caso in cui il soggetto che sta dismettendo i beni sia una società, può accadere che i soci stessi si offrano per prendersi carico direttamente della dismissione dei beni strumentali, non più in uso. 

In questo caso, la società può effettuare la dismissione dei beni mediante assegnazione ai soci. Saranno poi tali soggetti che si occuperanno a loro volta dello smaltimento dei beni, rivolgendosi ad operatori specializzati. 

L’aspetto importante di questa procedura è che l’assegnazione dei beni ai soci, al fine di dismetterli dal complesso aziendale, deve essere fatturata e assoggettata ad IVA se all’atto di acquisto degli stessi beni l’Iva è stata detratta. In caso contrario l’operazione fatturata sarà non soggetta ad Iva.

Al fine di effettuare correttamente la fatturazione è necessario seguire quanto disposto dall’articolo 13, comma 2, del DPR n 633/72. che prevede che in caso di autoconsumo o di cessione a titolo gratuito, la base imponibile, ai fini IVA è costituita dal così detto valore normale dei beni o di beni simili .  

Risulta chiaro, infatti, che in molti casi la soluzione di vendere beni obsoleti il cui valore “normale” è enormemente diminuito può essere più semplice della più complessa procedura di distruzione, nel caso in cui sia facilmente dimostrabile la svalutazione del loro valore.

2. Dismissione tramite operatori specializzati

Nel caso in cui il contribuente preferisca rivolgersi ad operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti allo scopo di dismettere il bene non più idoneo all’uso, al fine di superare la presunzione di cessione, di cui all’articolo 2, del DPR n 441/97, è opportuno che venga raccolta la seguente documentazione. Si tratta di documentazione da conservare in caso di possibili verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare i documenti occorrenti sono:

  • Documento di Trasporto (DDT) – documento dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento, indicando espressamente che trattasi di trasporto per “rottamazione“;
  • Formulario di identificazione –  documento di cui all’articolo 193 del D.Lgs. n. 152/06 per lo smaltimento dei rifiuti. Il quale deve essere obbligatoriamente vidimato a cura dell’Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio, e deve recare, le caratteristiche del bene oggetto di dismissione e la descrizione del suo stato fisico.

Rispettando questa documentazione è possibile superare la presunzione di cessione del bene, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi. Il contribuente, quindi, rivolgendosi ad operatori specializzati non dovrà fare altro che avere cura della documentazione che da loro sarà predisposta e rilasciata nei termini. Lo scrivente desidera portare all’attenzione del lettore che qualora si parla di  apparecchi elettrici ed elettronici devono rispettare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 151/2005 per il loro smaltimento. In pratica, tutte queste apparecchiature non possono essere portate alle piazzole comunali ma devono essere conferite ai centri di raccolta tramite operatori specializzati.

3. Dismissione autonoma di beni di valore oltre i €10.000 oppure entro i €10.000

In alternativa alla dismissione tramite operatori specializzati nello smaltimento dei rifiuti, il contribuente può decidere di procedere autonomamente alla distruzione dei beni obsoleti.

In questo caso, al fine di poter individuare la corretta procedura da rispettare, è necessario fare riferimento al valore dei beni, inteso come costo di acquisto degli stessi.

Per i beni il  cui valore d’acquisto supera la soglia di € 10.000, per poter procedere con la distruzione, è necessario seguire alcuni passaggi previsti dalla normativa, al fine, anche in questo caso, di legittimare e provare la loro reale distruzione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

La procedura da seguire prevede l’espletamento delle seguenti fasi:

  • Comunicazione all’agenzia delle entrate. Il contribuente è chiamato a comunicare all’Agenzia delle Entrate o al comando competente della Guardia di Finanzia, che avverrà l’operazione di distruzione dei beni obsoleti. Tale comunicazione deve essere inviata, via PEC almeno 5 giorni prima dell’inizio delle operazioni di dismissione. Questo al fine di consentire ai funzionari di poter presenziare l’evento. La comunicazione deve contenere: 
  1. a) il luogo la data e l’ora delle operazioni di dismissione; 
  2. b) le modalità di distruzione; la natura dei beni; 
  3. c) l’ammontare complessivo dei beni; 
  4. d) il valore eventualmente ottenibile della distruzione. 

Al fine di evitare contestazioni è consigliabile anticipare l’invio della PEC, per non correre il rischio della mancata presenza dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria.

  • Verbale redatto dai pubblici ufficiali.  Il personale dell’Agenzia delle Entrate, o in alternativa quello della Guardia di Finanza è tenuto a redigere sul posto, al momento della dismissione dei beni, apposito verbale, volto ad accertare l’avvenuta distruzione dei beni. E’ importante che dal verbale risultino la data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, la natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati.
  • Documento di trasporto. Il contribuente è tenuto a compilare un documento di trasporto per documentare la movimentazione dei beni eventualmente ottenuti dalla distruzione. Il documento deve essere numerato progressivamente e deve riportare il destinatario, la data, la natura e quantità dei beni nonché la causale del trasporto.

Per quanto riguarda i beni con valore complessivo inferiore ai 10.000 €, il D.Lgs. 70/2021 ha introdotto una procedura semplificata avvalendosi di un’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tale procedura sostituisce la redazione del verbale da parte di pubblici ufficiali; viceversa la comunicazione all’Agenzia dell’Entrate rimane obbligatoria.

Anche nella dichiarazione sostitutiva devono comunque essere riportati ora, data e luogo in cui i beni vengono rottamati e la natura, la quantità, la quantità e l’ammontare del costo dei beni distrutti.

Perché le aziende dimettono i beni obsoleti

Ci sono molte ragioni per cui le aziende possono decidere di dismettere i loro beni obsoleti. Alcune di queste ragioni includono:

Riduzione dei costi

Le aziende spesso cercano di ridurre i costi quando si trovano in una situazione finanziaria difficile. La dismissione dei beni obsoleti può aiutare a ridurre i costi di manutenzione, riparazione e spazio occupato, che possono rappresentare una significativa spesa aziendale.

Rinnovamento dell’attrezzatura

L’acquisto di nuova attrezzatura può essere necessario per rimanere competitivi nel mercato. La dismissione di attrezzature obsolete può far spazio per le nuove attrezzature e rendere l’azienda più efficiente e produttiva.

Miglioramento della produttività

La dismissione dei beni obsoleti può aiutare a migliorare la produttività dell’azienda, eliminando gli oggetti che non sono più utilizzati e liberando spazio per nuove attività.

Rispetto delle norme ambientali

La dismissione dei beni obsoleti può essere necessaria per garantire la conformità alle norme ambientali. Ad esempio, la rimozione di attrezzature obsolete che contengono sostanze pericolose può prevenire la contaminazione ambientale e proteggere la salute dei dipendenti.

Cambiamenti nell’attività dell’azienda

Le aziende possono cambiare il loro core business o la loro attività, e gli oggetti inutilizzati possono non essere più necessari. La dismissione dei beni obsoleti può aiutare l’azienda a concentrarsi su ciò che è più importante per la sua nuova attività e liberare risorse preziose.

Come si gestisce la dismissione dei beni aziendali

La gestione della dismissione dei beni aziendali obsoleti richiede una pianificazione attenta e una gestione responsabile per evitare rischi per l’azienda e l’ambiente. Ecco alcuni passaggi che le aziende possono seguire per gestire la dismissione dei loro beni obsoleti:

  1. identificazione dei beni obsoleti: la prima fase consiste nell’identificare gli oggetti obsoleti che devono essere dismessi. Questa fase richiede una valutazione accurata dei beni che non sono più utili o efficienti per l’azienda.
  2. valutazione dei beni: la valutazione dei beni obsoleti deve essere effettuata per determinare il loro valore di mercato e le opzioni di smaltimento o recupero. L’azienda può valutare se vendere gli oggetti, smaltirli, riciclarli o donarli a organizzazioni no-profit.
  3. pianificazione della dismissione: la pianificazione della dismissione deve includere la preparazione degli oggetti per la rimozione, la gestione delle informazioni sensibili o riservate contenute nei beni, la pianificazione del trasporto e la selezione dei fornitori di servizi di smaltimento o recupero.
  4. implementazione del piano: una volta che il piano è stato pianificato, l’azienda deve implementare il processo di dismissione in modo responsabile e organizzato, seguendo le procedure e le normative previste.
  5. verifica del processo: alla fine del processo di dismissione, l’azienda dovrebbe effettuare una verifica del processo per valutare la sua efficienza e per garantire che tutte le operazioni siano state eseguite correttamente.