Dal giorno 1° marzo 2023, partirà l’avviso dal sistema Edil_Connect verso tutte le imprese coinvolte in appalti privati e pubblici per la verifica della congruità della manodopera. 

Scopo dell’alert è aiutare le imprese a raggiungere gli obiettivi prefissati per ottenere il Durc di congruità. 

Di base, la congruità prevede che ci sia coerenza tra i lavoratori occupati in un cantiere e l’entità del lavoro da realizzare.

Il sistema di alert è frutto di un accordo siglato lo scorso dicembre dalle Parti Sociali per dare piena e corretta attuazione alla misura; a tal fine è necessario preventivamente formare in maniera adeguata i soggetti operanti nei cantieri e i committenti pubblici e privati.

Pertanto, ogni qual volta sarà presentata una Denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile che presenti i requisiti, verrà generata una PEC per informare che l’opera è soggetta alla verifica di congruità.

Saranno soggetti a questa procedura tutti i cantieri che risultino aperti alla data del primo marzo 2023.

Per quelli invece conclusi entro il 28 febbraio 2023 le Casse Edili rilasceranno la congruità anche se i documenti giustificativi per attestarli saranno sostituiti da una autocertificazione dell’impresa.

 

DURC di congruità: di cosa si tratta

Il DURC è stato introdotto nella nostra normativa dall’articolo 8, comma 10-bis, del DL 76/2020 (il cosiddetto Decreto Semplificazioni).

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è la certificazione che attesta la regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile.

A questo documento, il Decreto Semplificazioni ne ha aggiunto uno nuovo, attestante la congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento.

Il DURC di congruità viene considerato, dalla maggioranza degli osservatori, un potenziale argine al fenomeno del dumping contrattuale e dunque una sorta di presidio di legalità delle imprese edili. 

La finalità pertanto è quella di scongiurare che le imprese utilizzino manodopera irregolare, in più rispetto a quella dichiarata e assicurata.

A chi si applica il DURC?

 verifica della congruità si applica a:

  • tutti gli appalti pubblici;
  • i lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Come funziona?

Il DURC di congruità può essere richiesto direttamente dall’impresa, da un suo delegato o dal committente alla Cassa Edile competente per territorio. 

Questa è tenuta al rilascio dell’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza. Nell’ambito dei lavori privati il documento deve essere consegnato al committente prima del pagamento del saldo finale.

Per ogni categoria, vengono fissati degli indici minimi di congruità da rispettare: le Casse Edili analizzano le informazioni trasmesse da imprese o committenti e se conformi a tali indici, rilasciano il Durc di congruità. 

Nel caso in cui venissero riscontrati dati difformi, le Casse Edili segnalano alle imprese di regolarizzare la loro posizione entro 15 giorni. 

Qualora il discostamento fosse inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, l’attestazione di congruità della manodopera per il cantiere verrà comunque rilasciata, solo nel caso in cui il Direttore dei Lavori presenti una giustificazione a tale scostamento.

Gli alert per le imprese affidatarie e per il committente vengono trasmessi direttamente da CNCE-Edilconnect attraverso la Cassa competente. Gli avvisi di congruità edilizia riguarderanno direttamente:

  • i nuovi cantieri, che verranno aperti dopo il 1° marzo 2023;
  • i cantieri che, alla data del 1° marzo 2023, risultano essere già aperti ed inseriti direttamente all’interno del sistema CNCE-Edilconnect.

La  procedura informativa è stata così strutturata in relazione a lavori pubblici o privati.

LAVORI PUBBLICI:

  • a seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente sarà inviata una PEC al committente informando che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità e ricordargli, quindi, che deve richiedere l’attestazione di congruità della manodopera al momento dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo finale. La PEC è indirizzata anche all’impresa affidataria, cui viene chiesto di consegnare al committente la documentazione comprovante la congruità;
  • il giorno 3 di ogni mese il sistema CNCE_Edilconnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri;
  • per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per informare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;
  • alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia stata richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi (in caso di cantiere congruo o non congruo).

LAVORI PRIVATI:

  • a seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, verrà inviata una PEC all’impresa affidataria informandola che ai sensi del dm n. 143/21 l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente;
  • ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità;
  • per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori invio di una PEC all’impresa affidataria con la quale si informa che l’erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità;
  • alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi (a seconda se il cantiere risulta congruo o non congruo).

In entrambe le tipologie di appalti, pubblici o privati, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Mancata congruità: le conseguenze

Nel caso in cui non sia verificata la congruità dell’impresa, la Cassa Edile le evidenzia le difformità riscontrate e la invita a mettersi in regola entro 15 giorni.

La regolarizzazione avviene versando un importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In questo modo l’impresa potrà ottenere il rilascio del DURC di congruità.

Se invece, decorsi i 15 giorni, l’impresa non si è messa in regola, le vengono comunicate le irregolarità e indicati gli importi a debito.

L’impresa risultante non congrua può comunque dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile.

Quando ciò non avviene, la ditta è segnalata dalla Cassa Edile e iscritta nella Banca Nazionale delle imprese Irregolari (BNI).

È importante sottolineare che la non congruità di un singolo cantiere ha ripercussioni sull’intera attività dell’impresa coinvolta.