Capita che nel corso di un esercizio venga scoperto un errore contabile che riguarda un esercizio precedente. In questo caso è necessario rilevare l’errore contabilmente, distinguendo se l’errore è rilevante o meno.
A tal proposito, l’agenzia delle Entrate con l’interpello 285 del 23 aprile 2021 , rispondendo a una richiesta di chiarimento, è tornata sull’argomento puntualizzando il comportamento da tenere nel caso in cui fossero poste in essere correzioni di errori contabili relativi a imprese e professionisti, con conseguenze anche fiscali.
Come valutare l’errore fiscale e contabile
Dal punto di vista contabile può accadere che un’impresa scopra degli errori compiuti nella redazione di bilanci di esercizi precedenti. Si pensi, per esempio, alla mancata rilevazione di una fattura oppure alla mancata rilevazione di una plusvalenza o di una minusvalenza a seguito della cessione di un bene ammortizzabile.
Prima di analizzarne il trattamento civile è bene considerare che è innanzitutto fondamentale non confondere gli errori contabili con cambi di valutazione. Si pensi, ad esempio, allo stanziamento in bilancio nell’esercizio N di un fondo per la garanzia prodotti. Si tratta di un accantonamento di un onere certo, ma il cui importo viene stimato dall’organo amministrativo in base a una serie di stime e considerazioni, basandosi anche, ove possibile, su esperienze passate. Se nell’esercizio successivo, N+1, l’organo amministrativo dovesse rivedere la stima e il conseguente stanziamento effettuato al fondo, tale modifica non deve essere trattata come un errore contabile bensì come un adeguamento di una previsione effettuata nel passato.
L’Oic 29, titolato «Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio», dopo aver asserito che «Le stime possono riguardare le caratteristiche di elementi presenti alla data di bilancio, oppure l’evolversi di eventi futuri che potrebbero influenzare il valore da assegnare a una determinata voce di bilancio», al punto 34 afferma che «i cambiamenti di stima rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili».
Secondo l’Oic non costituiscono errore:
- le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni e ai dati disponibili in quel momento;
- l’adozione di criteri contabili in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti e utilizzati con la dovuta diligenza.
Errore rilevante e non rilevante
Essendo, quindi, essenziale distinguere un cambio di stima da un errore contabile, nel caso in cui invece si rientri nel vero e proprio errore contabile, è necessario distinguere tra errore rilevante e non rilevante.
Si ha un errore rilevante, come chiarisce sempre l’Oic 29, quando esso «può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio».
La rilevanza dell’errore dipende:
– dalla dimensione
– dalla natura
dell’errore stesso e deve essere valutata a seconda delle circostanze.
Come correggere gli errori fiscali dal punto di vista civilistico
Per correggere gli errori dal punto di vista civilistico, come detto, bisogna fare una distinzione tra errore rilevante ed errore non rilevante.
- Errore non rilevante: va corretto nell’esercizio in cui viene rilevato, contabilizzandolo a conto economico con l’utilizzo, per esempio, del conto acceso alle sopravvenienze;
- Errore rilevante: l’errore rilevante non può andare a influenzare il risultato dell’esercizio in cui esso viene scoperto. È necessario andare ad agire sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Supponendo, quindi, che l’errore venga scoperto nell’esercizio N+2 e riguardi l’esercizio N, la correzione deve avvenire attraverso la modifica del patrimonio netto esistente all’inizio dell’esercizio N+2.
Dal punto di vista del bilancio, l’Oic 29 evidenza altresì che, al fine di rispettare il principio della comparabilità tra i risultati dell’esercizio e quello precedente,
– se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, devono essere rideterminati anche gli importi comparativi dell’esercizio precedente, mentre
– se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, devono essere rideterminati i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Come gestire l’errore nel conto economico
La correzione civile dell’errore nell’esercizio in cui è scoperto non ha alcuna valenza fiscale in quanto, per la correzione dell’errore stesso, deve essere presentata una dichiarazione correttiva di quella presentata con riferimento al periodo d’imposta cui l’errore si riferisce.
Se, quindi, dal punto di vista civile gli errori vanno corretti, nell’esercizio di loro rilevazione, a conto economico, se non sono rilevanti, ovvero a stato patrimoniale (patrimonio netto), se sono rilevanti, dal punto di vista fiscale bisogna sterilizzare tali comportamenti.
- in presenza della rilevazione a conto economico di un componente negativo, trattandosi di errore non rilevante, è necessario effettuare una variazione in aumento in sede dichiarativa al fine di sterilizzare tale rilevazione; invece nel caso in cui il componente negativo porti a una diminuzione del patrimonio netto, in quanto errore rilevante, è necessario, come afferma l’agenzia delle Entrate nell’interpello 285/2021 , astenersi dall’effettuare una variazione in diminuzione in sede dichiarativa, al fine di recuperare tale componente negativo;
- in presenza di un componente positivo non contabilizzato nell’esercizio di competenza se:
- si tratta di un errore non rilevante, esso dovesse transitare per conto economico, sarà necessario, fiscalmente, effettuare una variazione in diminuzione per sterilizzarlo;
- se, invece, si tratta di un errore rilevante che va a influenzare il patrimonio netto di apertura dell’esercizio in cui viene coperto, il soggetto dovrà astenersi dall’effettuare una variazione in aumento in sede dichiarativa.
In presenza, dunque, sia di errori non rilevanti che di errori rilevanti che portano l’impresa, come già detto, rispettivamente ad agire sul conto economico e sul patrimonio netto di apertura dell’esercizio in cui l’errore viene rilevato, fiscalmente non si può dare rilevanza a tali errori non essendo stati rilevati nell’esercizio di competenza.
Tipologia di dichiarazioni da presentare
Al fine della correzione dell’errore fiscale e contabile è necessario presentare:
- a) una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, se l’errore comporta, nel periodo d’imposta oggetto di correzione, un minor reddito, delle minori imposte ovvero una perdita o una maggiore perdita fiscale,
- b) una dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, se l’errore comporta, nel periodo d’imposta oggetto di correzione, un maggior reddito, delle maggiori imposte ovvero un utile al posto della perdita o una minore perdita.
Facendo presente che la correzione di una dichiarazione comporta anche il conteggio delle eventuali sanzioni per infedele dichiarazione, si ricorda altresì che una dichiarazione integrativa che evidenzi una maggiore imposta per l’esercizio oggetto di correzione, può anche comportare una diversa determinazione degli acconti per il periodo d’imposta successivo.
In questo caso le considerazioni sono due:
– se la dichiarazione integrativa è presentata dopo il termine di versamento del secondo acconto, non occorre far nulla e non possono essere irrogate sanzioni, mentre
– se la dichiarazione integrativa è presentata prima del versamento del secondo acconto, allora il primo acconto non è sanzionabile se con il secondo acconto si versa la differenza.
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