Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti ed imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.
Gli ISA sono diventati obbligatori dal periodo d’imposta 2018, e sostituiscono di fatto gli studi di settore dalla dichiarazione dei redditi 2019.
Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità sono un vero e proprio strumento di compliance fiscale. Il loro valore è ottenuto con una metodologia statistico-economica che, elaborando dati e informazioni, arriva a calcolare una media semplice aritmetica di un insieme di indicatori elementari, rappresentativi dell’affidabilità del contribuente.
In sostanza, viene attribuito al soggetto un Indice Sintetico, il cui valore può oscillare da 1 a 10: più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l’attendibilità fiscale del soggetto esaminato.
L’Indice Sintetico di Affidabilità fiscale (ISA) esprime, quindi, un giudizio di sintesi sull’affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto.
Il contribuente, tramite gli ISA, in fase di dichiarazione dei redditi potrà verificare il proprio grado di affidabilità e accedere al sistema premiale, strettamente legato agli indicatori: come ad esempio:
- rimborsi fiscali molto veloci;
- tempi di accertamento e controlli brevi;
- esclusione da alcuni adempimenti fiscali.
Gli indicatori elementari
Per procedere al calcolo degli ISA, per ciascuna attività individuata, vengono prima calcolati una serie di indicatori elementari che sono differenziati in due gruppi:
- indicatori elementari di affidabilità, che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale e possono assumere un valore compreso tra 1 e 10:
- indicatori elementari di anomalia, che segnalano situazioni di gravi incongruenze contabili e gestionali o disallineamenti tra dati e informazioni presenti nei diversi modelli di dichiarazione, o che emergono dal confronto con banche dati esterne.
Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:
- indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve.
- indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.
In caso di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli ISA o di comunicazione inesatta o incompleta degli stessi dati, è prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997)
Prima di contestare la violazione, tuttavia, l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
I soggetti esonerati dalla presentazione degli ISA
Il Modello ISA costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi.
I casi in cui non si allegano, sono quelli in cui il contribuente, per i periodi d’imposta:
- ha iniziato o cessato l’attività
- non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
- dichiara ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro
- si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello ISA).
Chi deve dichiarare gli ISA
Gli ISA devono essere presentati dalle imprese o dai lavoratori autonomi che svolgono, come attività prevalente, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA (riferimento allegato 1 del provvedimento n° 23723 gennaio 2019 dell’Agenzia delle Entrate) e che non presentano una causa di esclusione.
Per attività prevalente si intende quell’attività che, nel periodo d’imposta, dà il maggiore ammontare di ricavi o di compensi e viene individuata con riferimento ad una stessa categoria di reddito.
Questo significa che, se il contribuente svolge più attività contemporaneamente alcune delle quali in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, dovrà determinare sia l’attività prevalente relativa all’insieme delle attività di impresa, sia quella relativa alle attività svolte in forma di lavoro autonomo.
In particolare, se le attività prevalenti per le due categorie reddituali fanno riferimento a ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA approvati per ciascuna di esse;
se le attività prevalenti per le due categorie reddituali fanno riferimento a codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo deve applicare sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo.
Il sistema premiale degli ISA
Gli Indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, e più è alto il punteggio, in particolare dall’8 in su, più il titolare di partita IVA potrà avere accesso ad alcuni benefici premiali.
Con il provvedimento del 10 maggio 2019 dell’Agenzia delle Entrate sono state disposte le condizioni con cui vengono riconosciuti i vantaggi.
In particolare:
- con un punteggio di 8 i contribuenti possono essere esonerati dall’apporre il “visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta, nonché la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e dell’IVA”;
- con un punteggio di 8,5 i contribuenti possono essere esclusi “dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici”;
- con un punteggio di 9 o 10 i contribuenti verranno “esclusi anche dall’applicazione della disciplina delle società non operative e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, laddove il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi quello dichiarato”, si legge nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate relativa ai punteggi degli ISA.
Al contrario, per i contribuenti con punteggio pari o inferiore al 6, c’è il rischio di subire controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il regime premiale per l’anno di imposta 2022
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140005 del 27 aprile 2023, sono stati definiti i livelli di affidabilità che i contribuenti dovranno conseguire – con riferimento all’anno di imposta 2022 – ai fini dell’accesso al regime premiale ISA.
Il provvedimento ha disposto quanto segue:
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 8,5: esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA di ammontare superiore a 5.000 euro, e fino a 50.000 euro annui. Tale esonero riguarda, cumulativamente, il credito IVA maturato nel 2023 (ovvero quello che risulterà dal Modello IVA 2024) ed i crediti emergenti dalle richieste in compensazione, avanzate con modello TR, relative al primo, secondo e terzo trimestre 2024. Inoltre, è concesso l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP, di ammontare superiore a 5.000 euro e fino a 20.000 euro annui, con riferimento all’anno di imposta 2022 (ovvero crediti emergenti dal Modello Redditi 2023). I 20.000 euro sono da riferirsi distintamente a ciascuna imposta (IRPEF, addizionali, IRAP, ecc.);
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 8,5: esonero dall’apposizione del visto di conformità, oppure dalla prestazione della garanzia, per rimborsi IVA fino a 50.000 euro annui. Tale esonero riguarda, cumulativamente, il credito IVA maturato nel 2023 (ovvero quello che risulterà dal Modello IVA 2024) ed i crediti emergenti dalle richieste di rimborso, avanzate con modello TR, relative al primo, secondo e terzo trimestre 2024;
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8 (non è previsto l’accesso al beneficio sulla base della media 2021 – 2022): anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di imposta 2022;
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 9, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 pari almeno a 9: esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, periodo d’imposta 2022;
- ISA anno di imposta 2022 almeno pari a 8,5, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 almeno pari a 9: esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo d’imposta 2022;
- ISA anno di imposta almeno pari a 9, oppure media ISA anno di imposta 2021 e 2022 almeno pari a 9: esclusione, per l’anno di imposta 2022, della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
In sostanza, è stata mantenuta ancora una volta l’imposta prevista negli anni scorsi, che vede i benefici essere accessibili al raggiungimento di un determinato punteggio per l’anno di imposta 2022, oppure sulla scorta del punteggio medio riferibile agli anni di imposta 2021 e 2022, con l’eccezione del beneficio dell’anticipazione di un anno dei termini di decadenza.
Infine, ulteriore conferma è quella che riguarda i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo d’imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo. Costoro potranno accedere ai benefici premiali solo a condizione che entrambe le categorie reddituali siano assoggettate ad ISA, e che il punteggio raggiunto, sempre per entrambe, raggiunga i livelli minimi richiesti e sopra riportati.
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