La Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d “Decreto Fiscale“), ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 il nuovo obbligo di comunicazione nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Con la nota 29/2022 pubblicata in data 11.1.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le istruzioni operative per adempiere al questo nuovo obbligo contenuto nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 (TUSSL), ispettorato del lavoro come modificato dall’articolo 13 del decreto legge 146/2021.
La finalità della norma è quella di maggiormente garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, “svolgere attività̀ di monitoraggio e di contrastare forme elusive“.
Lavoratori autonomi occasionali: chi sono?
Per lavoratori autonomi occasionali si intendono i lavoratori le cui prestazioni trovano riferimento all’articolo 2222 del Codice Civile e nel regime fiscale sancito dall’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR (soggetti alla semplice ritenuta d’acconto del 20%).
L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. ( La comunicazione non va fatta ad esempio dai professionisti, dagli Enti del Terzo settore, ASD e SSD,,Pubblica amministrazione ed Enti pubblici non economici).
In merito alla tipologia di rapporto instaurato sono escluse, oltre ai rapporti di natura subordinata:
- le collaborazioni coordinate e continuative;
- i rapporti ai sensi dell’art. 54 bis del DL 50/2017 già sottoposti a specifici obblighi di comunicazione;
- i rapporti di lavoro che nonostante siano sottoposti al regime fiscale dell’art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR sono intermediati da piattaforma digitale e sono già soggetti ad altri obblighi di comunicazione;
- le professioni intellettuali e tutte le attività autonome esercitate abitualmente in possesso di partita Iva.
In particolare è stato previsto l’obbligo per l’imprenditore di comunicare all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente in maniera preventiva l’avvio dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali tramite PEC o sms. La nota prot. N.29 del 11.01.2022 fornisce le modalità di adempimento dell’obbligo precedentemente citato.
Quali rapporti vanno comunicati?
Il nuovo obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andava effettuata entro i successivi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Modalità della comunicazione
La comunicazione deve essere fatta tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (copia della comunicazione dovrà essere archiviata e conservata per mostrarla in caso di controlli).
La mail dovrà contenere le seguenti informazioni, pena la sua validità (in caso di dati mancanti viene considerata omessa l’intera comunicazione):
- Dati del committente e del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Descrizione dell’attività in modo sintetico;
- Data inizio prestazione e presumibile arco di tempo in cui si conclude (es.: un giorno, una settimana, ecc.). Se la prestazione non si conclude nel termine dichiarato sarà necessaria una nuova comunicazione;
- Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni possono sempre essere annullate o modificate prima dell’inizio dell’incarico.
Le sanzioni
In caso di violazione degli obblighi sopra esplicitati la sanzione amministrativa irrogata va da un minimo 500 euro a un massimo di 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa, ritardata la comunicazione o per cui si sia comunicato un arco temporale che poi si è protratto senza nuova comunicazione.
Esiste anche la sanzione che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotti un provvedimento di sospensione dell’attività quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
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