Il 30 dicembre 2021 è stata approvata alla Camera la Legge di Bilancio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
Sono molte le novità per professionisti e imprese contenute anche nei decreti legge collegati, tra le quali spiccano la riforma delle aliquote irpef e la parziale abolizione del’ lrap, oltre alle modifiche alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.
Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti fiscali.
Sommario
Revisione dell’Irpef
Trattamento integrativo
IRAP
Crediti di imposta
Agevolazioni edilizie
Barriere Architettoniche
IVA
Esenzione bollo
Sconto contributi previdenziali
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Bonus tv e decoder
Rivalutazione beni
Cartelle esattoriali
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
Proroga sospensione mutui
Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
Vediamoli in dettaglio.
Revisione dell’Irpef
Ridotte da 5 a 4 ridotte le aliquote Irpef nella manovra 2022. Tra le novità compare anche:
- la rimodulazione delle detrazioni;
- l’introduzione di uno sconto sui contributi previdenziali;
- la soppressione dell’Irap per le ditte individuali.
Le aliquote dell’imposta sulle persone fisiche sono state così individuate:
- 23% sui redditi fino a 15 mila euro;
- 25% sullo scaglione tra 15 mila e 28mila euro;
- 35% tra 28 mila e 50 mila;
- 43% sui redditi maggiori.
Per i redditi fino a 15mila euro permane il bonus di 100 euro introdotto dal Governo Renzi. Le detrazioni si vanificano oltre 50 mila euro di reddito.
Inoltre, viene estesa al 2022 l’esenzione ai fini Irpef, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili viene elevato a 2 milioni di Euro.
Trattamento integrativo
Continueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro.
Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia ma inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, ma se sussiste una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente e assimilati da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti per mutui o contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti pervisti dall’art. 15 del TUIR per le rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.
Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.
IRAP
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
- attività commerciali;
- arti e professioni.
Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).
Crediti di imposta
Sono stati prorogati alcuni crediti d’imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In dettaglio:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%;
- il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro;
- il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.
Agevolazioni edilizie
Viene confermato per l’anno 2022 il Superbonus sulle abitazioni unifamiliari, sopprimendo i riferimenti a limiti di Isee, all’abitazione principale e ai termini di comunicazione Cila.
In particolare:
- permane il vincolo di avanzamento dei lavori del 30% alla data del 30 giugno 2022;
- viene prolungato il Superbonus per impianti fotovoltaici e l’installazione di colonnine di ricarica auto;
- viene duplicato il bonus mobili, col tetto di spesa detraibile elevato a 10.000 Euro;
- ridotta la percentuale del bonus facciate al 60%;
- confermata, per tutto il 2022, l’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua.
Leggi anche Bonus casa: proroga sconto in fattura e cessione del credito.
Barriere architettoniche
Dal 1° gennaio 2022 è prevista una detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell’immobile.
In particolare,
- per gli edifici unifamiliari il limite è fissato a 50.000 Euro;
- 40.000 Euro per condomini di piccole entità;
- 30.000 euro per condomini con almeno 8 unità immobiliari.
A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.
IVA
Nella finalità di neutralizzare il rincaro delle bollette dell’energia, la manovra ha stanziato 3,8 miliardi di aiuti, a cui si somma la riduzione al 5% dell’Iva sulle utenze gas di famiglie e imprese.
Inoltre:
- vengono annullate le aliquote relative agli oneri di sistema;
- annullata l’aliquota Iva gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili, che dal 1° gennaio 2022 passa dal 22 al 10%;
- si estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina;
- slitta al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal D.L. n. 146/2021. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto Fisco-Lavoro.
Esenzione bollo
Estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Sconto contributi previdenziali
La manovra contempla uno sconto sui contributi previdenziali attraverso il taglio di 0,8 punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile fino a 35mila euro annui.
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa
Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022.
L’agevolazione riguarda l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di giovani under 36, con ISEE non superiore a 40.000,00 Euro e consiste:
- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Modificata e ampliata la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare:
- si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
- si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.
Bonus tv e decoder
Rifinanziamento di 68 milioni di euro del bonus tv e decoder per tutto il 2022. I pensionati over 70 con trattamento pensionistico inferiore ai 20.000 euro, che vantano il diritto al bonus, potranno ricevere tv e decoder nella propria abitazione.
Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa (ne abbiamo parlato in questo articolo) contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) la quale stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta.
È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).
Si consente, inoltre alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.
Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:
- ai beni materiali;
- ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
- alle partecipazioni.
Cartelle esattoriali
Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.
Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte delle PA
Non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
Proroga sospensione mutui
È prorogato al 31 dicembre 2022 l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:
- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall’art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.
Fino al 31.12.2022 è consentito l’accesso al Fondo anche per:
- mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
- mutui a favore di contraenti che già fruiscano della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa;
- mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Proroga sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
In caso di malattia, infortunio o decesso (anche non connessi al lavoro) – nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza – dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, è prevista:
- la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
- l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.
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