La legge finanziaria 2023 ha introdotto la Rottamazione delle cartelle esattoriali. Si potrà pagare soltanto l’imposta principale senza sanzioni e senza interessi e dilazionata in 5 anni. Le richieste entro il 30 aprile 2023.
Vediamo tutti i dettagli sulla cancellazione delle cartelle esattoriali inserita dal Governo nella Legge di Bilancio 2023.
Cartelle esattoriali con pace fiscale
La Legge di Bilancio 2023 autorizza una nuova “pace fiscale”, cancellando tra le altre cose alcune (non tutte) cartelle esattoriali fino a 1.000 euro antecedenti al 2015.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedicato una pagina del proprio sito proprio alla spiegazione delle novità introdotte dalla manovra.
La tregua fiscale stabilita dalla legge finanziaria riguarda:
- la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
- lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Cosa rientra nella rottamazione: possono essere rottamate TUTTE le cartelle affidate al concessionario della riscossione sino al 30 giugno 2022, quindi, anche cartelle ancora non notificate ma che risultano consegnate al concessionario della riscossione.
Cosa non rientra nella rottamazione: Non rientrano nel beneficio della Rottamazione alcuni carichi di ruolo quali:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
- Sanzioni relative a “lavoro nero”.
Cosa si risparmia? E cosa si pagherà?
Per i debiti di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP, ACCISE) si pagherà soltanto l’imposta principale escluse le sanzioni e gli interessi e le spese di aggio (somme per il recupero del credito di competenza del concessionario).
Per le sanzioni amministrative (Multe e violazioni del Codice della strada o per assegni protestati) si pagherà la sanzione in misura piena e non si pagheranno gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio
Per i contributi Previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL) si pagheranno soltanto i contributi dovuti senza sanzioni e interessi e aggio.
Per i tributi comunali (ICI, IMU, TOSAP, TARSU, ecc. ) si pagherà soltanto l’imposta dovuta senza sanzioni ed interessi. (bisogna comunque che il Comune aderisca alla “Rottamazione” e, quindi, possono esserci delle differenze tra Comune e Comune).
Come pagare e in quante rate?
Ci sono due modi per pagare gli importi, che seguono due calendari diversi.
- La prima opzione prevede il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 luglio 2023.
- L’alternativa è pagare a rate. Il numero massimo di rate in cui si può dilazione l’importo è 18, quindi il pagamento si perfeziona in 5 anni. I pagamenti vanno effettuati entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Chi sceglie il pagamento rateizzato si vedrà applicare agli importi dovuti anche il tasso degli interessi annuo del 2% a partire dal 1° agosto 2023.
Per decadere dalla definizione agevolata basta non pagare anche solo una rata, o pagarla con un ritardo superiore a 5 giorni. In questo caso, i pagamenti effettuati vengono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Come richiedere la definizione agevolata
Il debitore deve inviare apposita dichiarazione di volontà di aderire alla definizione entro il 30 aprile 2023 (sino a questa data si potrà sempre modificare l’adesione che si è inviata in precedenza), con le modalità esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nella dichiarazione il debitore deve scegliere anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Inoltre, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
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