A cura del dott. Ettore Tramontelli

Recentemente il Ministero del Lavoro, con un apposito Decreto, n. 143/2021 ( in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis, DL n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” e dell’Accordo collettivo 10.9.2020) ha definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili

La verifica della congruità sarà obbligatoria a decorrere dal’1.11.2021 e si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile: 

  • nell’ambito dei lavori pubblici;
  • nell’ambito dei lavori privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto / subappalto; 
  • lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.

Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo pari o superiore a € 70.000.

Verifica della congruità: in quali ambiti si applica

Come detto sopra, la verifica della congruità interessa la manodopera utilizzata nel settore edile nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale

Sul punto, l’Allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 fornisce la seguente elencazione di lavori edili / di ingegneria civile: 

  •  lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento / trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici / opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; 
  •  lavori di costruzione edile o di ingegneria civile / scavi / montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili / di ingegneria civile. 

La verifica della congruità non trova applicazione con riferimento ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016, per la quale siano già state previste specifiche Ordinanze.

Come effettuare la verifica della congruità 

In fase di prima applicazione la verifica della congruità della manodopera è effettuata in base ai seguenti indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori di cui al citato Accordo collettivo 10.9.2020. 

Secondo quanto precisato nel citato Accordo collettivo 10.9.2020, nella Tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro comprensivo dei contributi INPS, INAIL nonché di quanto versato alla Cassa Edile / Edilcassa ragguagliate all’opera complessiva, attraverso l’imputazione della manodopera di tutte le imprese edili e dei lavoratori che concorrono alla stessa. 

Il Ministero del Lavoro provvede ad aggiornare periodicamente i predetti indici di congruità.

Al fine della verifica della congruità vanno considerate le informazioni dichiarate dall’impresa principale alla competente Cassa Edile / Edilcassa con riferimento ai seguenti elementi: 

  1. valore complessivo dell’opera;
  2. valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
  3. committenza;
  4. eventuali imprese subappaltatrici / sub-affidatarie.

In caso di variazioni, da parte del committente, riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa deve dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. 

Termini e modalità di rilascio dell’attestazione di congruità

La competente Cassa Edile / Edilcassa rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta da parte del committente (impresa affidataria / soggetto delegato).

Assenza di congruità ed effetti sul DURC online

Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile / Edilcassa comunica all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.

 A tal fine è richiesto il versamento della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità

Decorso il predetto termine, l’esito negativo della verifica di congruità viene comunicato al soggetto interessato, indicando gli importi a debito e le irregolarità riscontrate. 

A seguito di ciò la competente Cassa Edile / Edilcassa provvede ad iscrivere l’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). 

La Cassa Edile / Edilcassa rilascia comunque l’attestazione di congruità in presenza di uno scostamento pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera rispetto agli indici di congruità. A tal fine è richiesta un’idonea dichiarazione del direttore dei lavori che ne giustifichi lo scostamento.

Come previsto nel citato Accordo collettivo 10.9.2020, l’impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, esibendo idonea documentazione attestante costi non registrati presso la Cassa Edile / Edilcassa. 

In caso di mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica / privata), incide dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on-line per l’impresa affidataria. 

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