L’art.. 2427 del Codice Civile detta il contenuto minimo della Nota integrativa. Ulteriori obblighi informativi sono desumibili dagli articoli:

2423-bis, 2423-ter, 2424 e 2426,  2427, 2361, 2447 septies e decies, 2497 bis  del codice civile;

In caso di operazioni straordinarie quali la liquidazione e la fusione si applicano gli artt. 2490 e 2504-bis c.c.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’art. 2435-bis c.c. prevede apposite semplificazioni per le informazioni da fornire.

 

Informazioni obbligatorie ai sensi  dell’art 2427 c.c.

Nello schema seguente si riassumono  le informazioni obbligatorie da fornire ai sensi dell’art. 2427 c.c.

N.

INFORMATIVA

1

Criteri di valutazione

2

Movimenti delle immobilizzazioni

3

Composizione delle voci riguardanti i costi di ampiamento e ampliamento, i costi sviluppo

3-bis

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali

4

Movimenti delle altre voci dell’attivo e del passivo

5

Elenco delle partecipazioni

6

Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni; debiti assistiti da garanzie reali su beni della società

6-bis

Variazioni dei cambi valutari successive alla chiusura dell’esercizio

6-ter

Crediti e debiti per operazioni di pronti contro termine

7

Composizione delle voci riguardanti i ratei e i risconti, gli altri fondi e le altre riserve del passivo

7-bis

Origine, disponibilità e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto

8

Oneri finanziari capitalizzati

9

Impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale

10

Ripartizione dei ricavi per attività e area geografica

11

Proventi da partecipazione diversi dai dividendi

12

Composizione della voce relativa agli interessi e agli altri oneri finanziari

13

Importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita’ o incidenza eccezionali

14

Imposte anticipate e differite

15

Numero medio di dipendenti, ripartiti per categoria

16

Compensi degli amministratori e dei sindaci

16-bis

Compensi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale

17

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni

18

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari

19

Altri strumenti finanziari emessi dalla società

19-bis

Finanziamenti dei soci, con evidenza separata di quelli postergati

20

Beni compresi nei patrimoni destinati a uno specifico affare

21

Proventi dei finanziamenti destinati a uno specifico affare

22

Operazioni di leasing finanziario

22-bis

Operazioni realizzate con parti correlate

22-ter

Operazioni “fuori bilancio”

22-quater

Eventi successivi

22-quinquies

Il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-sexies

Il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

22-septies

La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

Informativa relativa ai principi di redazione, agli schemi utilizzati e ai criteri valutativi

La Nota integrativa deve obbligatoriamente contenere un’informativa riguardante i principi di redazione del bilancio e le eventuali deroghe a cui gli amministratori hanno fatto ricorso.

Ci si riferisce al contenuto degli artt. 2423 c.4,  2423-bis co.2., 2423 ter, oltre ai criteri di valutazione relative a specifiche voci dell’attivo contenuti nel comma 1. n.2, 3, 4, 6, 10 dell’art. 2426 c.c.

Ulteriori informative sono richieste specificatamente:

dall’art. 2427-bis relativa all’informativa sugli strumenti finanziari relativa, nello specifico al cosiddetto fair-value dei detti strumenti. Il comma  1 della norma richiede per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.

Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Inoltre, per le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio a un valore superiore al fair value, con esclusione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ex 2359 c.c. e delle partecipazioni in joint venture, viene richiesto quanto segue.

 

Ulteriori informative

INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

L’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017 stabilisce che i soggetti che sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese e tenuti alla redazione della Nota integrativa, devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine, per i soggetti tenuti alla pubblicazione del bilancio, coincide con quello previsto per l’approvazione dello stesso (180gg dalla chiusura dall’esercizio sociale).

Nella redazione del bilancio 2021 dovranno valutarsi diversi ulteriori aspetti da considerare ai fini dell’informativa da fornire in Nota integrativa.

In particolare:

  • la possibilità di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
    e materiali (art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
  • la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (art. 110 co. 4-bis del DL 104/2020, conv. L. 126/2020);
  • la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (art. 6 del DL 23/2020, conv. L.
    40/2020).

Si ritiene utile precisare che nell’esercizio 2021 non sono state confermate alcune norme “agevolative” interessato l’esercizio 2020, per i quali si rende comunque necessario darne menzione anche nella nota integrativa di questo esercizio. In particolare:

  • la norma inserita nell’art. 20-quater del DL 119/2018, conv. L. 136/2018 che offriva la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante;
  • l’art. 7 del DL 23/2020, conv.L. 40/2020, e art. 38-quater del DL 34/2020, conv. L. 77/2020 che derogava alle disposizioni sulla continuità aziendale. Qualora l’impresa abbia applicato, nei precedenti esercizi, le disposizioni di cui agli artt. 7 del DL 23/2020 convertito e 38-quater del DL 34/2020 convertito, si ritiene necessario inserire una particolare informativa nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione dei bilanci 2021.

 

Sospensione degli ammortamenti

Le numerose norme ad hoc emanate per sostenere i bilanci 2020 e limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, consentivano ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di sospendere gli  ammortamenti nei bilanci relativi a tale esercizio. Confermando anche per il bilancio 2021 la norma agevolativa rimane l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Dal punto di vista fiscale, si ricorda, che la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico mediante apposta variazione in diminuzione.

Per espressa disposizione normativa  la Nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

In Nota integrativa la società indica:

  • su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammorta-menti;
  • le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga;
  • l’impatto della deroga in termini economici e patrimoniali (OIC 9).

 

Continuità aziendale

A fronte dell’emergenza epidemiologica, in riferimento ai bilanci 2019 e 2020 il legislatore aveva introdotto specifiche norme transitorie, volte a “neutralizzare” gli effetti devianti della crisi economica sulla continuità aziendale. Tali norme transitorie non sono state previste in riferimento all’esercizio 2021. Pertanto, nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura occorre fare riferimento alle ordinarie disposizioni di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11.

 

Sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3,  2447,  2482-bis co. 4, 5 e 6 e  2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Il termine entro il quale la perdita 2021 deve risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato al quinto esercizio successivo. Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

 

Fatti occorsi dopo la chiusura dell’esercizio

(ART. 2427 comma 1, n. 22-quater).

L’Oic 29 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.

  • fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

 

Effetti del conflitto in Ucraina

Tali riferimenti in materia di informativa assumono particolare rilevanza nell’ottica della predisposizione dei bilanci 2021, a seguito della gravità degli impatti negativi derivanti della crisi in Ucraina sulle performance economiche e finanziarie consuntivate nei primi mesi del 2022, e attesi per tutto l’esercizio in corso dalle imprese.

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