A cura della dott.ssa Claudia Cavicchia
II Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021, ha approvato l’art. 160 del disegno di legge di Bilancio 2022 che prevede la deduzione in 50 anni per gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti a marchi e avviamento ai sensi del d.l. 140/2020.
I commi 4, 8 e 8-bis del decreto Agosto avevano infatti previsto la possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori di alcuni beni, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Ne abbiamo parlato in questo articolo.
Ora la legge di Bilancio 2022 prevede – mediante l’inserimento del nuovo comma 8-ter dell’art. 110, D.L. n. 104/2020 – che la deduzione ai fini delle imposte dirette e IRAP del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis del decreto Agosto alle attività immateriali, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 TUIR sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo o del valore, sia effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di tale importo.
In particolare le operazioni che dovrebbero essere colpite da tale allungamento sono quelle indicate nei commi 4, 8 e 8-bis del decreto Agosto e quindi:
a) la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata dalle imprese OIC adopter;
b) il riallineamento dei beni effettuati dai soggetti IFRS adopter;
c) il riallineamento del valore di marchi e avviamento.
Resterebbero quindi fuori dall’ambito applicativo della norma i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i brevetti, il know how e i software.
Probabilmente tale esigenza nasce dalla necessità di un correttivo rispetto alle stime degli effetti del gettito previsto dalle norme agevolative in questione.
Infatti, per continuare a dedurre in 18° le quote di ammortamento di tali beni, i contribuenti interessati dovranno provvedere a un affrancamento dell’affrancamento, ossia al versamento di un’imposta sostitutiva (del 12, 14, 16 per cento) delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Nel dettaglio:
- per valori fino a 5 milioni di euro si deve pagare il 9%;
- per valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro si deve pagare l’11%;
- per valori superiori a 10 milioni di euro si deve corrispondere il 13%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relativo al 2021 (ossia 2022) e la seconda entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo (2023).
L’alternativa può essere anche la revoca della rivalutazione/riallineamento, ma con pesanti ricadute sui bilanci 2020.
Infine, il comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, che regola l’affrancamento dei disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie, prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del:
- 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5 milioni;
- 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- 16% sulla parte eccedente euro 10 milioni.
Anche riducendo il saldo dell’imposta sostitutiva degli importi già versati, il maggior esborso sarebbe affatto irrilevante.
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