La Legge di stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 (legge 28 dicembre 2015, n.208) ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico un nuovo strumento giuridico: la Società Benefit.
Che cosa è una Società Benefit?
Le Società Benefit sono normali società di persone o di capitali (comprese le cooperative) che fanno business come un’azienda profit, ma prendendosi degli impegni sociali e ambientali: ad esempio, tramite l’utilizzo di energie rinnovabili, oppure tramite il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, senza che questo pregiudichi il profitto, ma al contrario, costituisca un vantaggio rispetto alle imprese concorrenti.
Questi impegni sono definiti anche nel proprio Statuto, dove non vi sono solo gli obiettivi di profitto ma anche quelli di beneficio.
La Società Benefit, di cui l’Italia è stato il primo paese europeo a offrirne una disciplina, è il frutto di una nuova concezione di business, che mette in luce le influenze reciproche tra le aziende ed il tessuto sociale, economico ed ambientale in cui sono calate, nell’ottica di un beneficio comune.
Il beneficio comune è il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse. Non si tratta quindi di fattori aggiuntivi e indipendenti: le finalità di beneficio comune devono essere perseguite nello svolgimento del business, in maniera integrata.
In Italia, come in alcuni stati USA come Colorado e Delaware, è richiesto di indicare nello statuto un Beneficio Comune Specifico e non solo uno generico. Il Beneficio Comune è definito dalla legge come un materiale impatto positivo sulla società e sull’ambiente, misurato contro uno standard di terza parte indipendente.
Tra le specifiche finalità di beneficio comune citiamo, ad esempio:
- fornitura di beni o servizi a per cittadini a basso reddito / individui o comunità svantaggiate; proteggere o ripristinare l’ambiente; migliorare la salute umana; promuovere le arti, le scienze o avanzamento delle conoscenze;
- aumentare i flussi di capitale verso soggetti che creano un Beneficio Comune (investimenti ad impatto).
Chi dovrebbe formare una società benefit?
Ogni impresa che voglia realizzare un profitto dal business e voglia anche creare un beneficio tangibile per la società (al di là di creare posti di lavoro e i versare contributi di legge) dovrebbe prendere in considerazione una società benefit. Inoltre, operando come società benefit aumenta l’attrattività per le persone che preferiscono acquistare da (o lavorare per) aziende socialmente responsabili. Sta anche crescendo il volume di capitali che gli investitori desiderano mettere a disposizione delle aziende che sono socialmente responsabili.
Come si diventa una Società Benefit in Italia
Il primo passo per diventare Società Benefit è la definizione delle finalità di beneficio comune, che andranno inserite nel nuovo oggetto sociale. Si tratta di un’attività molto delicata che ha a che fare con la visione strategica a lungo termine dell’impresa e che avrà degli effetti sia sulla governance che sulle attività di rendicontazione annuale. Il beneficio comune, citato poc’anzi, è un impegno che la società si assume e che incide sulla responsabilità degli amministratori.
Le aziende di nuova costituzione possono nascere come Società Benefit semplicemente comunicandolo al notaio in fase di redazione dello statuto.
Le imprese già esistenti invece, devono convocare un’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto e, successivamente, assumere la qualifica di Società Benefit, con l’aiuto di un notaio.
Quale forma legale deve avere una Società Benefit?
Ai sensi dell’art. 1 comma 377 L. 208/2015 “Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.
In altre parole, forma legale societaria prevista dal nostro ordinamento può diventare una società benefit in Italia, sia le società di persone, sia le società di capitali.
In particolare, possono essere societa’ benefit (o imprese benefit):
- Società semplice ex art. 2251 cod. civ;
- Società in nome collettivo ex art. 2291 cod. civ;
- Società in accomandita semplice ex art. 2316 cod. civ.;
- Società per azioni ex art. 2325 cod. civ.;
- Società in accomandita per azioni ex art. 2452 cod. civ;
- Società a responsabilità limitata ex art. 2462 cod. civ;
- Cooperative ex art. 2511 cod. civ;
- Mutue assicuratrici ex art. 2546 cod. civ.
Difatti, quando si parla di società benefit non ci si riferisce ad una nuova forma legale di società, accanto a quelle già conosciute e disciplinate dal codice civile, ma a un modello di business.
La disciplina della Società Benefit, pertanto, non sostituisce, ma si aggiunge a quella dettata dal libro V e VI del codice civile.
Quali sono gli adempimenti di una Società Benefit?
I commi 376 e 377 dell’art. 1 della L. 208/2015 stabiliscono i requisiti delle Società Benefit in Italia:
- esercizio di una attività economica,
- scopo di lucro e di beneficio comune,
- gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
- attività sociale svolta in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Oltre all’inserimento delle finalità di beneficio comune nello statuto, le Società Benefit devono:
- nominare un responsabile della valutazione dell’impatto: il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune e al bilanciamento dell’interesse dei soci e degli altri stakeholder.
- redigere una relazione annuale: da allegare al bilancio e pubblicare sul sito internet della società, che includa:
- gli obiettivi specifici, le modalità e le azioni attuate per il perseguimento delle finalità di beneficio comune
- la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard esterno
- la descrizione dei nuovi obiettivi per l’esercizio successivo.
La valutazione dell’impatto (punto 2 di cui sopra) deve essere realizzata utilizzando uno standard che sia: esauriente e articolato nel valutare l’impatto, promosso da un soggetto terzo, credibile e trasparente. Ogni società è quindi libera di scegliere lo standard che preferisce (per esempio, il B Impact Assessment, il GRI, l’ISO 26000 o altri).
La vigilanza nel tempo relativa ai requisiti di trasparenza e veridicità è a cura dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Che cosa è una B Corp®?
Una B Corp® (acronimo di Benefit Corrporation) è un’impresa che ha ottenuto l’omonima certificazione rilasciata da B Lab, organizzazione non profit nata con la missione di diffondere un nuovo modello di business. La certificazione identifica le aziende che, oltre ad avere obiettivi di profitto, rispondono ai più alti standard di performance sociali e ambientali, trasparenza e accountability. Tale certificazione è spendibile sul mercato, al fine di attrarre clienti ed investimenti.
Per ottenere e mantenere la certificazione, le aziende devono misurare le proprie performance ed esternalità attraverso lo standard di misurazione B Impact Assessment (BIA) ed ottenere un punteggio di almeno 80 punti (su 200). Il BIA, gratuito e reperibile online, osserva l’impatto in 5 aree:
- governance;
- lavoratori;
- comunità;
- ambiente;
- clienti.
Attualmente è lo standard di misurazione di impatto più diffuso al mondo, adottato da oltre 100.000 aziende in 71 paesi. Di queste, circa 3.000 hanno raggiunto un punteggio sufficiente alla certificazione.
Lo scopo del movimento globale delle B Corp® è fare in modo che la performance ambientale e sociale delle aziende sia misurata in maniera tanto solida quanto i risultati economici.
Società Benefit e B Corp®: le differenze
Hanno alcuni elementi in comune, ma la prima grande differenza da sottolineare è che “Benefit” è una forma giuridica, mentre B Corp è una certificazione.
La Società Benefit non ha un sistema di valutazione esterno, ma solo un’autodichiarazione. La BCorp invece è una certificazione che va rinnovata ogni 2 anni, mentre per la SB il rinnovo varia solo in base ai requisiti di trasparenza. BCorp è anche un marchio di B Lab, utilizzabile da coloro che hanno ricevuto la certificazione sui propri prodotti e siti web. La Società Benefit invece non ha alcun supporto formale per la comunicazione esterna, se non la dicitura in sé.
In che rapporto stanno una con l’altra? Un’impresa può:
- modificare il proprio statuto e trasformarsi in Società Benefit; il BIA è uno degli standard che può essere utilizzato per valutare l’impatto generato. Tuttavia, una Società Benefit non deve per forza certificarsi B Corp. Viceversa, è altrettanto possibile che una B-Corp non sia una societa’ benefit;
- utilizzare lo strumento del BIA per valutare i propri impatti (che l’impresa sia o meno Società Benefit) e poi, a seconda del punteggio ottenuto, decidere se diventare una B Corp tramite l’ottenimento volontario della certificazione;
- allo stato attuale, In Italia le B Corp certificate sono tenute a modificare il proprio statuto e trasformarsi in Società Benefit, per avere il rinnovo della certificazione.
I vantaggi fiscali per le Società Benefit
Ad oggi, nessuna norma prevede espressamente vantaggi o agevolazioni fiscali ad hoc per le Società Benefit in Italia.
L’art. 38 ter del decreto legge del 29 maggio 2020 n. 34 cosiddetto “decreto rilancio” ha stanziato un fondo specifico per promuovere la costituzione o la trasformazione in Società Benefit di qualsiasi forma legale e ha riconosciuto “un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in Società Benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020” fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro”.
In assenza di una disciplina specifica concernente il regime fiscale al quale deve essere sottoposta la Società Benefit, la possibile deducibilità dei costi sopportati per la “sostenibilità” deve essere ricavata dalle altre leggi presenti nel nostro ordinamento.
L’art. 109 comma 5 TUIR afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
Secondo il principio di inerenza, sono deducibili solamente i costi sostenuti nello svolgimento dell’attività di impresa e funzionali alla formazione del reddito.
Anche per la giurisprudenza l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”. Pertanto, il componente negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa” (così Cassazione sentenza n. 6502/2000; Cassazione sentenze 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930).
Conclusioni
L’attività di beneficio comune, quindi:
- genera un maggiore “appeal” che l’impresa ha sul mercato, con potenziale incremento dei ricavi;
- genera dei vantaggi a carico della collettività;
- una minor spesa a carico dello Stato.
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