A cura del Dott. Ettore Tramontelli
Il decreto Sostegni Bis introduce due importanti novità per l’aiuto alla crescita economica ( la c.d ACE Innovativa o Super ACE). Da un lato l’aliquota per il calcolo del rendimento dell’ACE sale al 15%, mentre dall’altro il beneficio fiscale si può trasformare in credito di imposta. Le novità però valgono solo per quest’anno.
L’ACE e la Super ACE
Il c.d. Aiuto alla Crescita Economica è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano con la cd “manovra Salva Italia” o “Decreto Salva Italia”, che il Governo Monti varò come suo primo provvedimento successivo all’insediamento, avvenuto a metà novembre del 2011.
Si tratta di un incentivo che premia, mediante una riduzione della imposizione sui redditi, tutte quelle imprese commerciali che si finanziano con capitale di rischio. L’obiettivo perseguito è per l’appunto la loro patrimonializzazione e lo scopo viene raggiunto attraverso un meccanismo altrettanto intuitivo: detassare, o meglio dedurre, dal reddito netto imponibile una quota pari ad una percentuale degli incrementi del patrimonio netto (o capitale proprio). Più alti sono gli incrementi del patrimonio netto, maggiori sono gli impatti “benefici” in termini di detassazione (in quanto minore sarà la base imponibile del reddito d’impresa).
La “Super Ace” (o Ace Innovativa), rispetto all’ordinaria norma, apporta una sferzata di energia se si tiene conto dei nuovi dettami introdotti dal decreto Sostegni bis.
Decreto Sostegni Bis: “super Ace” al 15 per cento nella bozza del testo
Come detto in apertura, la bozza del Decreto Sostegni Bis prevede un’importante modifica dell’ACE, che viene potenziata con un aumento dell’aliquota dall’1,3 per cento al 15 per cento.
Nello specifico, il testo prevede che:
“Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al [15] per cento.
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, (pertanto non c’è necessità di ragguaglio ai giorni in funzione della data del versamento)
Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di [10] milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”.
Dalla lettura di questa previsione normativa, posto che venga confermata così com’è, emergono quindi tre elementi fondamentali:
- aumento dell’aliquota al 15 per cento (ed è l’aspetto maggiormente rilevante se si considera come attualmente tale aliquota sia fissata all’1,3 per cento);
- nel 2021 gli incrementi di capitale proprio avranno rilevanza dal 1° gennaio;
- la variazione in aumento del capitale proprio avrà rilevanza ai fini ACE fino ad un massimo di 10 milioni di euro.
La norma prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021.
Alternativa: credito d’imposta
Viene introdotto un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE, ossia la possibilità di trasformare il beneficio della detassazione del reddito in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo.
Più specificamente, può essere richiesto di riconoscere in via anticipata, sotto forma di credito d’imposta, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%.
Il credito d’imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro, o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti, o dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.
Il credito non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto a terzi.
La variazione in aumento rilevante per il beneficio maggiorato è stata fissata a un importo di 5 milioni di euro.
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