Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicuri gli immobili ad uso abitativo con relative pertinenze.
Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare una serie di interventi con la possibilità di pagare i lavori, i costi progettuali e gli oneri connessi mediante il meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali.
In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze che partecipano alla spesa.
La detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, la parte di detrazione non goduta non può essere recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi.
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, in particolare:
la detrazione del 110% spetta a quegli interventi che, nel complesso, assicurano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, come le abitazioni di lusso.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il Superbonus eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
A chi si spetta il Superbonus 100% ristrutturazioni
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Cosa è compreso nel Superbonus 110% ristrutturazioni
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- isolamento termico delle superfici opache inclinate, orizzontali o verticali dell’involucro dell’edificio. Devono avere un’incidenza superiore al 25% e riguarda il cosiddetto cappotto termico. In questa tipologia di interventi è compresa anche la coibentazione del tetto;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici; plurifamiliari funzionalmente indipendenti purché aventi almeno un accesso autonomo dall’esterno;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus e dal bonus ristrutturazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di cui sopra.
Si tratta di :
- interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
- efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Novità e nuove scadenze
Con il decreto legge n. 59 del 2021, entrato in vigore dall’8 maggio sono state previste nuove scadenze per il superbonus 110.
La novità più importante contenuta nel decreto Semplificazioni è la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 per i lavori effettuati dai privati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari a patto di aver completato almeno il 60% dei lavori riqualificazione entro il 30 Giugno 2022.
Stessa sorte anche per le scadenze che riguardano gli interventi nei condomini (esteso al 31 Dicembre 2023 senza condizioni sull’avanzamento dei lavori.
Per gli IACP la scadenza è al 30 giugno 2023, anche in questo caso con una opzione al 31 dicembre 2023 per gli interventi che al 30 giugno 2023 sono stati conclusi per il 60% del totale.
Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, chiamato anche Decreto Semplificazioni o Decreto Recovery è stato pubblicato in GU; l’art. 33 dello stesso è interamente dedicato al ‘caro’ Superbonus 110%. (trattasi di un DL che potrebbe subire modifiche in corso di conversione in legge).
Secondo la normativa sopra citata non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e gli interventi previsti per l’efficientamento energetico potranno essere realizzati con una CILA, cd. Comunicazione di inizio lavori asseverata. Da questo nuovo regime sono esclusi solo gli interventi di demolizione e ricostruzione.
In particolare:
- per gli immobili costruiti dopo il 1° settembre 1967, «dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione». Restano quindi esclusi dal beneficio gli abusi totali ovvero quelli sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario;
- per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».
Finalità della norma è quella di accelerare l’iter abilitativo dei lavori e snellire la pratica che si è rilevata fino ad ora molto complessa. Tale semplificazione però è stata criticata dai tecnici progettisti per le problematiche che potrebbero sorgere successivamente.
Infatti il Decreto prevede che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Questo significa che eventuali irregolarità potranno essere segnalate nelle sedi opportune, ma non sarà il tecnico a doverle accertare preventivamente.
Con la modifica dell’articolo 119, gli incentivi del Superbonus sono estesi a caserme, ospedali, collegi, conventi, seminari, ricoveri e ospizi (tra gli interventi cosiddetti trainati dal 110% sono previsti anche quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei soggetti di età superiore ai 65 anni).
Quali sono i vantaggi del Superbonus 110%
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
- per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
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