Con la risoluzione 15 febbraio 2022 n. 8 l’Agenzia delle entrate ha cercato di far chiarezza alla norma introdotta dal comma 8-ter dell’art 119  del Decreto Legge 34/2020. La norma recita testualmente:

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.

I richiami della norma

La detrazione spetta in tutti i casi disciplinati dal comma 8 bis:

: “Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”

La disposizione stabilisce, in breve, che,  la detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (cd. Superbonus), continua ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.

Come accennato il comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell’ articolo 119 che disciplinano appunto i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

In particolare, ai sensi del comma:

  • 1-ter, “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.”

In sintesi nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;

  • 4-ter: “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivita’ produttive.”

In sintesi: in alternativa al contributo per la ricostruzione, i limiti delle spese ammesse al Superbonus di cui ai commi da 1 a 4-bis sostenute entro il 30 giugno 2022 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • 4-quater “Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° gennaio 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il richiamo contenuto nel predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» del medesimo articolo, comporta, altresì, che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione nella misura “piena” del 110 per cento delle spese sostenute, ivi disposta, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobiliari  riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

L’Agenzia continua sostenendo la tesi che per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle elencate disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Al riguardo, si osserva che detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Orbene la tesi dell’agenzia circa la necessità della previsione dell’erogazione di contributi per la riparazione/ricostruzione a seguito di eventi sismici non pare applicabile nell’ipotesi di cui al sopra riportato comma 4-ter ove viene letteralmente detto che i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali …. sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti fabbricati danneggiati dal sisma ….. In tal caso gli incentivi SONO ALTERNATIVI al contributo per la ricostruzione. In altre parole, in presenza di tutte le altre condizioni ( territori, presenza di edificio danneggiato certificato da scheda AeDES edificio di natura residenziale) si possa optare o per il contributo pubblico o del superbonus maggiorato del 50%.

Diverso è il caso di cui ai commi 1-ter e 4-quater ove la norma esplicitamente dice che gli incentivi superbonus spettano per  “l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.”

La situazione concreta

La cosa potrebbe sembrare di poco conto ma non lo è affatto per chi conosce la situazione concreta.

Sono presenti numerosi edifici, danneggiati dal sisma 2009, con esito di inagibilità certificata da scheda AeDES,  non ricompresi nei centri storici e non sottoposti a vincolo, con unico proprietario, magari di rilevante entità, che sono rimasti fermi ed in qualche modo esclusi dalla ricostruzione poiché secondo le varie ordinanze succedutesi nel tempo avrebbero avuto diritto a soli € 80.000 per la ricostruzione, somma sicuramente incapiente. Tale circostanza ha comportato che detti proprietari non si sono attivati nel presentare progetti di ricostruzione poiché la parte in accollo sarebbe stata rilevante e fuori le proprie possibilità economiche.

Il comma 4-ter, nella sua formulazione letterale, e nello spirito della legge (aiutare la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma) viene sicuramente in soccorso di tali situazione se non fosse per l’interpretazione fornita, forse senza approfondimento, dall’Agenzia che aggiunge un ulteriore requisito non previsto dalla norma.

Il richiamo contenuto nel citato comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio al comma 4-ter del medesimo articolo l’articolo 119 comporta che l’aumento ivi previsto del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici –  nell’ambito della ricostruzione di fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni richiamati nel medesimo comma 4-ter, in alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici stessi – riguarda le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per le quali il Superbonus spetta nella misura “piena” del 110 per cento.

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