La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure con lo scopo di supportare le imprese e i contribuenti che si trovano in una situazione di crisi economica a causa degli effetti che si sono evidenziati in seguito allo scoppio della pandemia da Covid-19 e in seguito all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Tra queste novità una delle più importanti è sicuramente quella della “Tregua fiscale”, che ha apportato dei cambiamenti per quanto riguarda:

  1. la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  2. il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
  3. l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  4. la conciliazione agevolate delle liti tributarie;
  5. la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione;
  6. la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di:
    1. acquiescenza;
    2. accertamento con adesione;
    3. reclamo o mediazione;
    4. conciliazione giudiziale;
  7. lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  8. la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Vediamo tutti i punti in dettaglio. 

 

#1 Regolarizzazione delle irregolarità formali

Le violazioni formali in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) come: irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31/10/2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200€ per ciascun periodo d’imposta. 

Le violazioni oggetto di sanatoria, che il contribuente può scegliere di regolarizzare, sono: 

  • omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Invero, tale violazione può essere definita solo quando imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività;
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
  • detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
  • irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto;
  • mancata iscrizione al VIES;
  • omessa comunicazione proroga/risoluzione contratto di locazione con cedolare secca.

È possibile sanare le violazioni solo nel caso l’irregolarità non sia stata contestata dall’amministrazione finanziaria, mentre non è possibile regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero.

Le date relative ai termini per i versamenti sono due:

  • 31 marzo 2023
  • 31 marzo 2024

La data ultima per la regolazione è il 31 marzo 2024.

 

#2 Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie

Il ravvedimento speciale è diretto a regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Il contribuente può definire le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).

Sono definibili, inoltre, con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ex art. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e le violazioni formali.

Per usufruire di tale agevolazione è ammesso il pagamento rateizzato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Per tale agevolazione occorre che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973 (ad es. la notifica di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) ai sensi dell’ art. 24 legge n. 4/1929, entro il 31 marzo 2023 non preclude la procedura agevolativa in esame).

 

#3 Adesione agevolata e definizione agevolata delle degli atti del procedimento di accertamento

La legge di Bilancio 2023 ha disciplinato anche l’agevolazione della definizione degli atti del procedimento accertato riferito ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Per beneficiare della misura, è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023, oppure se notificati entro il 31 marzo 2023.

Gli atti, inoltre, non devono neanche essere stati impugnati e devono risultare ancora impugnabili. Questo meccanismo non opera per gli atti emessi nell’ambito della collaborazione volontaria. 

Possono essere definiti in tal modo gli accertamenti con adesione concernenti:

  • processi verbali di constatazione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023;
  • inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

La misura comporta anche la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo di quelle normalmente irrogate. La definizione secondo questa modalità è ammessa anche con riferimento agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati dall’Agenzia fino al 31 marzo 2023.

 

 

#4 Conciliazione agevolata delle liti tributarie

Viene prevista la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Si tratta, in particolare, delle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Non sono, invece, definibili le controversie:

  • in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile;
  • afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
  • concernenti le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, l’IVA riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per ciascuna controversia occorre presentare entro il 30/6/2023 un’apposita domanda ed effettuare, entro la stessa data, il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia e cioè all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma di queste.

Qui di seguito le percentuali da versare per la definizione della lite:

  • 100% del valore della controversia se il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, ha notificato il ricorso ma non si è ancora costituito ovvero se alla medesima data l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima pronuncia;
  • 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado;
  • 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado;
  • 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Dagli importi dovuti vanno sottratti quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra le parti, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, con le percentuali sopra indicate, per la parte di atto annullata.

La norma prevede, infine, la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a € 1.000 (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza     dall’1/4/ 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno). 

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

 

 

#5 Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

In alternativa alla “definizione delle liti pendenti”, per le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30/6/2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale pagando le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo, gli interessi e gli eventuali accessori.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento integrale in un’unica soluzione delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

È espressamente esclusa l’applicabilità della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. 

Anche in questo caso non sono definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero nonché le controversie concernenti le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, IVA riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

 

#6 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate

Il comma 219 dell’art. 1 prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. La procedura si perfeziona con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.

 

 

#7 Stralcio dei debiti fino a 1000 euro

Mediante stralcio, il contribuente non sarà tenuto a versare gli oneri che non superano i 1000 euro. Questa misura era già stata applicata in precedenza. Tuttavia, a differenza delle precedenti previsioni, l’annullamento opera automaticamente, anche se con modalità diverse a seconda dell’ente di riferimento.

La legge di Bilancio, infatti, distingue tra amministrazioni statali (o agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) già incluse nell’ambito della rottamazione-ter dalle altre amministrazioni non statali. Per le prime, lo stralcio opera con riferimento ai tributi dovuti nel periodo di riscossione compreso tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per le somme già riscosse alla data del 31 marzo 2023, queste si intendono definitivamente acquisite. 

Il meccanismo non opera per i seguenti enti debiti:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Al contrario, con riferimento ai tributi dovuti ad altri enti creditori diversi dalle amministrazioni statali è stato previsto che non sono dovute le somme, ove non residuino in misura superiore ai 1.000 euro.

Lo stralcio però opera solo con riferimento:

  • agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
  • sanzioni; 
  • interessi di mora.

Non si applica invece a:

  • capitale;
  • somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e notificazione cartelle di pagamento.

Il provvedimento di stralcio è emanato a discrezione dell’ente, entro il 31 gennaio 2023. 

 

 

#8 Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti di riscossione

Si tratta di una nuova procedura di rottamazione che prevede che possano essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In questo caso la rottamazione opera solo previa autorizzazione dell’ente creditizio, che deve aver adottato una deliberazione entro il 31 gennaio 2023, comunicata mediante PEC all’amministrazione finanziaria. 

Il contribuente potrà beneficiare di questo strumento ove presenti domanda in via telematica entro il 30 aprile 2023. In tal sede, dovrà anche indicare, oltre alla volontà di ricorrere a tale strumento, anche il numero di rate, che non può essere superiore a 18. 

Per poter usufruire della definizione, il debitore deve pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ex art. 30 Dpr n. 602/1973, nonché per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, può beneficiare dell’abbattimento degli interessi.

Le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure procedere al pagamento rateale a partire dal 1° agosto 2023, con pagamento di interessi al tasso del 2% annuo. 

L’agente della riscossione deve comunicare all’interessato, entro il 30 giugno 2023, l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione e di quello delle singole rate, con le relative scadenze, nonché trasmettere agli enti creditori interessati, entro il 31 dicembre 2028, anche in via telematica, l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

 

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