Il bilancio in forma ordinaria è la modalità di redazione utilizzabile dalla generalità delle società di capitali, ad eccezione delle società di ridotte dimensioni che possono scegliere la forma abbreviata.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2423 c.c.); le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese sono invece esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Il bilancio in forma abbreviata è ammesso per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (art. 2435-bis c.c.):
- totale dell’attivo o dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; inoltre, le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII, mentre la voce E del passivo può essere compresa nella voce D. Nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall’art. 2426 c.c., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
Sono considerate microimprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c.: le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, che nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (art. 2435-ter co. 1 c.c.):
LIMITE IMPORTO
- Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale 175.000,00 euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 350.000,00 euro
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità
Qualora per due esercizi consecutivi vengono superati due parametri scatta il bilancio semplificato.
In questo caso occorre rispettare quanto previsto dal principio contabile OIC 29 che regola il passaggio dalla redazione di un tipo di bilancio ad un altro.
Le microimprese, proprio in funzione della loro dimensione ridotta beneficiano di notevoli semplificazioni nel bilancio:
Semplificazioni dei dati da indicare nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico,
Esonero dalla redazione della Nota Integrativa e dalla Relazione sulla gestione (se le informazioni previste dall’art. 2435-ter c.c. sono presenti in calce allo Stato Patrimoniale), ed esonero dal Rendiconto finanziario.
Il Bilancio Consolidato è il bilancio di un gruppo di imprese. Si tratta di un’aggregazione di più entità giuridiche aventi forma societaria, tra le quali sussiste un rapporto di partecipazione.
Il Bilancio Consolidato ha l’obiettivo di rappresentare un gruppo aziendale visto come un’unica entità economica.
Il Bilancio Consolidato è un bilancio che espone la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa. Vediamo le soglie esenzione ed i metodi di consolidamento utilizzabili.