Il Dlgs 192/2024 “Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)”, in attuazione della Legge Delega 111/2023, ha modificato radicalmente la tassazione del reddito di lavoro autonomo. La principale novità riguarda la riscrittura dell’articolo 54 del TUIR, che disciplinava in modo unitario la tassazione dei redditi da lavoro autonomo. La riforma ha introdotto otto nuovi articoli (dal 54 al 54-octies del TUIR), con l’obiettivo di rendere più chiaro il quadro normativo, semplificando l’individuazione delle norme da applicare alle diverse componenti di reddito, e di armonizzare la tassazione del reddito da lavoro autonomo con quella del lavoro dipendente e d’impresa.

Per completare il quadro della riforma, il decreto è intervenuto anche su altre disposizioni fiscali che coinvolgono i redditi da lavoro autonomo, tra cui:

  • 17, co. 1, lettera g-ter) del TUIR: modificato per coordinare la tassazione separata di alcune componenti reddituali;
  • 67 del TUIR: aggiornato per disciplinare il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni e società professionali;
  • 177-bis del TUIR: introdotto per regolamentare la neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

 

Il principio di omnicomprensività per la tassazione del lavoro autonomo

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto è l’applicazione del principio di omnicomprensività anche al reddito di lavoro autonomo. Analogamente a quanto avviene per il lavoro dipendente (ai sensi dell’art. 51 del TUIR), il nuovo art. 54, co. 1, del TUIR dispone, pertanto, che il reddito di lavoro autonomo debba essere determinato sottraendo alle somme e ai valori percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo, salvo eventuali eccezioni previste dalle disposizioni del capo V del titolo I del TUIR.

Questa modifica elimina alcune deroghe e introduce un criterio unificato di calcolo del reddito imponibile, riducendo la possibilità di escludere alcune componenti di reddito, che in precedenza godevano di un trattamento fiscale specifico.

 

Eliminazione di vecchie esenzioni e modifiche normative

Con la nuova formulazione dell’articolo 54, il decreto ha abrogato il comma 1-quater, che in precedenza escludeva dalla tassazione i corrispettivi percepiti per la cessione della clientela e di elementi immateriali legati all’attività professionale.

In virtù del principio di omnicomprensività, tali componenti dovranno pertanto essere inclusi nel reddito imponibile e, per garantire il coordinamento normativo, è stata modificata anche la lettera g-ter) dell’art.17, co. 1, dello stesso TUIR, che disciplina ora la tassazione separata di questi corrispettivi se percepiti nello stesso periodo d’imposta. Tuttavia, la tassazione separata non si applica alle partecipazioni in Società tra Professionisti, che continuano a essere trattate come redditi d’impresa. Per approfondire gli aspetti fiscali delle STP, si rimanda al contenuto dedicato.

 

Tempi di incasso e dichiarazione

Un’ulteriore modifica importante introdotta dal Decreto 192/2024 riguarda l’imputazione temporale dei redditi. In precedenza, si potevano, infatti, generare disallineamenti temporali qualora il professionista ricevesse un pagamento con un bonifico effettuato a fine anno e accreditato l’anno successivo.

Ora, il nuovo articolo 54 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro autonomo deve essere dichiarato nell’anno in cui il committente ha l’obbligo di effettuare la ritenuta. Questo criterio risolve le problematiche connesse agli sfasamenti tra pagamento e dichiarazione fiscale, garantendo una maggiore coerenza nel trattamento tributario.

 

Esenzioni e costi deducibili per i lavoratori autonomi

Nonostante la nuova applicazione del principio di omnicomprensività, alcune somme percepite dal lavoratore autonomo rimangono escluse dalla base imponibile. Il co. 2 del nuovo art. 54 del TUIR prevede infatti che non concorrono alla formazione del reddito:

  • i contributi previdenziali e assistenziali versati dal committente per il professionista;
  • il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico professionali, purché addebitate in modo dettagliato al committente;
  • il riaddebito ad altri soggetti per le spese relative ad immobili e servizi condivisi, utilizzati per l’attività professionale (si veda anche Agenzia delle Entrate, Circolare n. 38/E/2010)

Queste esclusioni rispondono all’esigenza di evitare di assoggettare ad imposta somme che, seppur incassate, non rappresentano un incremento effettivo del reddito del professionista.

 

Neutralità fiscale nelle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali in STP

Il nuovo art. 177-bis del TUIR introduce il principio di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Questa disposizione stabilisce che i conferimenti di uno studio professionale in una STP non generano plusvalenze tassabili, garantendo così un trattamento fiscale più favorevole per i professionisti che scelgono di operare attraverso una società tra professionisti (STP).

 

Quando e come si applica la neutralità fiscale

Nel caso di conferimento di attività professionale in una Società tra Professionisti, e altre forme di aggregazione il professionista riceve partecipazioni societarie, senza che ciò comporti l’immediata tassazione del valore dell’attività conferita. La società conferitaria subentra nei valori fiscali del conferente, garantendo la continuità delle posizioni fiscali. Questo regime, regolato esplicitamente attraverso l’art. 177-bis del TUIR, è analogo a quello previsto per i conferimenti d’azienda, regolati dall’articolo 176.

 

Riflessioni finali: cosa devono sapere i professionisti?

Il Dlgs 192/2024 ha riorganizzato la tassazione del lavoro autonomo, introducendo il principio di omnicomprensività, per uniformare il trattamento fiscale dei professionisti a quello del lavoro dipendente. La neutralità fiscale agevola invece le operazioni di aggregazione degli studi professionali in STP, eliminando il rischio di oneri fiscali duplicati.

La riforma ha migliorato la certezza normativa e l’equità fiscale, tuttavia permangono alcune criticità, come la mancata revisione della tassazione sugli immobili strumentali e l’ampliamento della base imponibile per alcuni professionisti.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore già dal 2024, ad eccezione dell’art. 54-sexies, co. 3, relativo all’ammortamento delle spese per l’acquisto di clientela, che è entrato in vigore nel 2025. L’imputazione temporale dei redditi si applica anche ai periodi d’imposta precedenti, purché le dichiarazioni siano conformi alle nuove regole.

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